Art. 534 c.p.p. Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall’avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/12/1988, n. 291 durante il periodo di “vacatio legis”.
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Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.