Art. 277 c.p.p. Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.