Art. 275 c.p.p. Criteri di scelta delle misure
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l’esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell’articolo 274, comma 1, lettere b) e c).
2. Ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione sia stata o che si ritiene possa essere irrogata.
2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Ferma l’applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, Non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni.
Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti indicati ai commi 3 e 3.1 del presente articolo e nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis, 423-bis, 612-bis, primo comma, 612-ter, primo e secondo comma, e 624-bis del codice penale, nonché all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell’articolo 284, comma 1, del presente codice. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 181.
2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all’esito dell’esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall’articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall’articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.
3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
Periodo soppresso dalla L. 16 aprile 2015, n. 47.(180)(181)(182)(185)(193)(197)(198)(224)
3.1. Fermo quanto previsto dal comma 2-bis, primo periodo, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e al delitto di cui all’articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, ovvero ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma, e 612-ter, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale, sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ovvero nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari.
3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’articolo 275-bis, comma 1.
4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l’età di settanta anni. (181a)
4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l’imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.
4-ter. Nell’ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell’imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l’imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.
4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall’articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l’applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l’imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie.
4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
5. Comma abrogato dal D.L. 14 maggio 1993, n. 139, convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 1993, n. 222.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (180)
La Corte Costituzionale, con sentenza 07 - 21 luglio 2010, n. 265 (in G.U. 1a s.s. 28/7/2010, n. 30), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”.
Aggiornamento (181)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 12 maggio 2011, n. 164 (in G.U. 1a s.s. 18/5/2011, n. 21), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 575 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”.
Aggiornamento (181a)
La L. 21 aprile 2011, n. 62 ha disposto (con l’art. 1, comma 4) che le modifiche al presente articolo si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.
Aggiornamento (182)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 luglio 2011, n. 231 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”.
Aggiornamento (185)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 aprile 2012 - 3 maggio 2012, n. 110 (in G.U. 1a s.s. 9/5/2012, n. 19), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”.
Aggiornamento (193)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 - 29 marzo 2013, n. 57 (in G.U. 1a s.s. 3/4/2013, n. 14), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”.
Aggiornamento (197)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 213 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato “l’illegittimità costituzione dell’articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’articolo 630 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”.
Aggiornamento (198)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 23 luglio 2013, n. 232 (in G.U. 1a s.s. 31/7/2013, n. 31), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 275, comma 3, terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’articolo 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”.
Aggiornamento (224)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 26 marzo 2015, n. 48 (in G.U. 1a s.s. 1/4/2015, n. 13), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 275 c.p.p. detta i criteri di scelta delle misure cautelari personali. Accertati i gravi indizi (art. 273 c.p.p.) e le esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), il giudice deve individuare, tra le misure previste dal codice, quella in concreto idonea e proporzionata. La norma esprime i principi di adeguatezza, proporzionalità e minor sacrificio della libertà personale, che fanno della custodia in carcere l’extrema ratio, in attuazione degli artt. 13 e 27, secondo comma, Cost.
È tra le disposizioni più tormentate del codice. Le presunzioni del comma 3 sono state ridimensionate da una lunga serie di pronunce della Corte costituzionale (a partire dalla sentenza 21 luglio 2010, n. 265, fino alla sentenza 26 marzo 2015, n. 48), che hanno trasformato in relative molte presunzioni assolute di adeguatezza della sola custodia in carcere; la legge 16 aprile 2015, n. 47 ha recepito questo assetto. Il comma 2-bis è stato riscritto dal d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, con il limite dei tre anni di pena; il comma 4 è stato modificato dalla legge 21 aprile 2011, n. 62 (prole fino a sei anni). Le leggi 19 luglio 2019, n. 69 e 24 novembre 2023, n. 168 hanno ampliato le eccezioni al limite triennale per i reati di violenza domestica e di genere. Da ultimo, la legge 2 dicembre 2025, n. 181 ha riformulato il comma 2-bis, ha soppresso il suo ultimo periodo e ha inserito il comma 3.1, che per alcuni gravi delitti contro la persona impone, salvo prova contraria, gli arresti domiciliari o la custodia in carcere.
Contenuto della disposizione
Adeguatezza e proporzionalità (commi 1, 1-bis, 2). Il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna misura in relazione alla natura e al grado delle esigenze; ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione irrogata o irrogabile. Dopo una condanna, le esigenze si valutano anche alla luce dell’esito del giudizio.
Limiti di pena (comma 2-bis). Non si applicano custodia in carcere o arresti domiciliari se il giudice ritiene concedibile la sospensione condizionale; non si applica la custodia in carcere se prevede una pena detentiva non superiore a tre anni. Il limite triennale non opera per i delitti dei commi 3 e 3.1, per una serie di reati di violenza e atti persecutori (artt. 387-bis, 423-bis, 612-bis, primo comma, 612-ter, primo e secondo comma, e 624-bis c.p.), per i reati ostativi dell’art. 4-bis ord. pen. e quando manchi un luogo idoneo per gli arresti domiciliari.
Appello (comma 2-ter). Nei casi di condanna in appello per i delitti dell’art. 380, comma 1, c.p.p. commessi da recidivi specifici infraquinquennali, le misure sono sempre disposte se sussistono esigenze cautelari.
Custodia in carcere come extrema ratio (comma 3). La custodia in carcere può essere disposta solo se ogni altra misura, anche cumulativa, è inadeguata. Per i delitti degli artt. 270, 270-bis e 416-bis c.p. opera una presunzione di sussistenza delle esigenze e di adeguatezza della sola custodia in carcere, superabile solo provando l’assenza di esigenze; per i delitti dell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. e per alcuni gravi reati contro la persona la presunzione è doppiamente relativa, potendo essere vinta anche dimostrando che le esigenze sono soddisfatte con altre misure.
Violenza di genere (comma 3.1). Per il tentato omicidio nelle ipotesi aggravate richiamate (tra cui il fatto commesso contro il coniuge, il convivente o la persona legata da relazione affettiva), per il tentato delitto dell’art. 577-bis c.p. e per una serie di delitti contro la persona nelle ipotesi aggravate indicate (tra gli altri maltrattamenti, lesioni, deformazione dell’aspetto, atti persecutori e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite), si applicano arresti domiciliari o custodia in carcere, salvo elementi dai quali risulti l’assenza di esigenze o la loro soddisfazione con altre misure, anche in relazione al pericolo per la persona offesa.
Motivazione rafforzata (comma 3-bis). Disponendo la custodia in carcere il giudice indica le ragioni per cui ritiene inidonei gli arresti domiciliari con controllo elettronico.
Soggetti tutelati (commi 4-4-quinquies). Salvo esigenze di eccezionale rilevanza, la custodia in carcere non può essere disposta per donna incinta, madre di prole fino a sei anni convivente (o padre, in caso di impossibilità della madre) e ultrasettantenni; è esclusa per malattie gravi incompatibili con la detenzione, con le eccezioni dei commi 4-ter e 4-quater.
Profili applicativi
Limite triennale nel corso della misura. L’orientamento oggi prevalente ritiene che il limite dei tre anni operi non solo al momento dell’applicazione ma anche durante l’esecuzione: se sopravviene una condanna, anche non definitiva, a pena inferiore, la custodia in carcere non può essere mantenuta, salvo che ricorrano le eccezioni di legge.
Presunzioni. Nei reati del comma 3 la presunzione relativa rende sufficiente, ai fini dell’attualità, l’assenza di elementi contrari; il mero decorso del tempo silente non basta a vincere la presunzione, dovendosi valutare natura del reato, modalità e risalenza dei fatti.
Braccialetto elettronico. Il controllo elettronico è una modalità esecutiva degli arresti domiciliari, non una misura autonoma: se il giudice motiva l’adeguatezza esclusiva del carcere in ragione della pericolosità, non deve argomentare separatamente sull’inidoneità dei domiciliari con braccialetto.
Ultrasettantenni. La tutela del comma 4 prevale sulla presunzione del comma 3: per mantenere in carcere l’ultrasettantenne occorrono esigenze di eccezionale rilevanza, motivate in concreto.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 275 c.p.p. presuppone gli artt. 273 e 274 c.p.p. e orienta la scelta tra le misure degli artt. 281-286 c.p.p.; il comma 3-bis rinvia all’art. 275-bis c.p.p. sui mezzi elettronici di controllo. Le eccezioni del comma 2-bis richiamano gli artt. 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, c.p.p., l’art. 284 c.p.p. sui luoghi degli arresti domiciliari e l’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le presunzioni rinviano all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. Il comma 4-bis si coordina con l’art. 286-bis c.p.p. e con l’art. 299, comma 4-ter, c.p.p. per gli accertamenti sanitari. Le detenute madri possono essere collocate negli istituti a custodia attenuata dell’art. 285-bis c.p.p. L’adeguamento nel tempo della misura passa per l’art. 299 c.p.p.; l’obbligo di motivazione per l’art. 292 c.p.p.