Art. 274 c.p.p. Esigenze cautelari

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche ed iderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche di ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;
b) quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede;
c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o da suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.

Testo in vigore dal 8 maggio 2015

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 274 c.p.p., nel capo I del titolo I del libro IV, individua le esigenze cautelari, cioè i pericoli che soli possono giustificare la limitazione della libertà personale prima della condanna definitiva. Accanto ai gravi indizi di colpevolezza dell’art. 273 c.p.p., le esigenze costituiscono il secondo presupposto delle misure cautelari personali; la loro tipicità discende dall’art. 13 Cost., che ammette restrizioni della libertà solo nei casi e modi previsti dalla legge, e dalla presunzione di non colpevolezza dell’art. 27, secondo comma, Cost., che impedisce di attribuire alla custodia preventiva finalità di anticipazione della pena.

Le lettere del comma 1 sono state sostituite dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, che ha introdotto la regola della concretezza del pericolo e il divieto di desumerlo dal silenzio dell’indagato. Il d.l. 1° luglio 2013, n. 78, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, ha elevato a cinque anni la soglia di pena per la custodia in carcere fondata sul pericolo di reiterazione. La legge 16 aprile 2015, n. 47 ha aggiunto il requisito dell’attualità del pericolo alle lettere b) e c) e ha vietato di desumere il pericolo esclusivamente dalla gravità del titolo di reato.

Contenuto della disposizione

Pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova (lett. a). Occorrono specifiche e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile d’ufficio. Il pericolo non può essere ricavato dal rifiuto dell’indagato di rendere dichiarazioni né dalla mancata ammissione degli addebiti.

Pericolo di fuga (lett. b). Rileva quando l’imputato si è dato alla fuga o vi è concreto e attuale pericolo che lo faccia, sempre che il giudice ritenga irrogabile una pena superiore a due anni. Il pericolo non può essere desunto esclusivamente dalla gravità del titolo di reato.

Pericolo di reiterazione (lett. c). Sussiste quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell’indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai precedenti penali, vi è concreto e attuale pericolo che egli commetta gravi delitti con armi o violenza personale, delitti contro l’ordine costituzionale, di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. In quest’ultimo caso le misure custodiali sono consentite solo per delitti puniti con reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, e la custodia in carcere solo per delitti puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, oltre che per il finanziamento illecito dei partiti.

Profili applicativi

Concretezza e attualità. La concretezza esige che il pericolo poggi su elementi reali e non su congetture; l’attualità richiede che esso sussista al momento della decisione. L’attualità non coincide con l’imminenza: non serve individuare una specifica occasione prossima per delinquere, ma una prognosi fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità e sul contesto, tanto più approfondita quanto più i fatti sono risalenti nel tempo.

Pericolo di fuga. La prognosi deve poggiare su dati specifici e verificabili, quali disponibilità di appoggi logistici, precedenti latitanze, preparativi di viaggio, assenza di radicamento; non sono necessari atti già esecutivi della fuga, ma non basta la gravità dell’imputazione.

Esigenze probatorie. Quando la misura si fonda sul pericolo di inquinamento, l’ordinanza deve indicare il termine di durata (art. 292, comma 2, lett. d), c.p.p.), salvo che concorrano anche esigenze diverse. Alla scadenza del termine la misura disposta per sole esigenze probatorie perde efficacia, salvo rinnovazione (art. 301 c.p.p.).

Prognosi sul reato temuto. Le norme che collegano effetti particolari al pericolo di commissione di determinati reati (ad esempio le deroghe all’interrogatorio preventivo dell’art. 291, comma 1-quater, c.p.p.) vanno lette guardando ai reati che l’indagato potrebbe commettere, non a quelli per i quali si procede.

Motivazione. Errore frequente è la motivazione per formule, che desume le esigenze dal solo titolo di reato o dal silenzio dell’indagato: entrambe le scorciatoie sono vietate dalla legge.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 30 luglio 2026, n. 28898: la deroga all’interrogatorio preventivo prevista quando sussiste l’esigenza della lettera c) in relazione a determinati delitti si determina avendo riguardo non ai reati per cui si procede, ma a quelli che l’indagato potrebbe commettere, trattandosi di un giudizio prognostico.
  • Cassazione penale, sez. VI, 24 settembre 2026, n. 34422: il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione non equivale a imminenza e non richiede la previsione di specifiche occasioni di recidiva, ma una valutazione prognostica fondata su modalità della condotta, personalità e contesto, più approfondita quanto maggiore è la distanza dai fatti.
  • Cassazione penale, sez. I, 5 ottobre 2026, n. 35365: l’attualità del pericolo di fuga richiede un rischio concretamente prevedibile e prossimo, ma non presuppone comportamenti già espressivi dell’inizio della fuga; basta una prognosi fondata su elementi specifici e verificabili tratti dalla situazione personale e da dati fattuali recenti.
  • Cassazione penale, sez. II, 3 marzo 2026, n. 8303: l’indicazione del termine di scadenza prescritta per il pericolo di inquinamento probatorio non è necessaria quando concorrono anche altre esigenze cautelari.

Rapporti con altre norme

L’art. 274 c.p.p. opera insieme all’art. 273 c.p.p. sui gravi indizi e all’art. 275 c.p.p. sui criteri di scelta della misura, che contiene le presunzioni di sussistenza delle esigenze per i reati più gravi. L’art. 292 c.p.p. impone di esporre nell’ordinanza le esigenze e, per quelle probatorie, la data di scadenza; l’art. 291, comma 1-quater, c.p.p. collega all’esigenza della lettera c) la deroga all’interrogatorio preventivo. Il venir meno o l’attenuazione delle esigenze conduce alla revoca o sostituzione dell’art. 299 c.p.p.; la loro rivalutazione dopo la condanna segue l’art. 275, comma 1-bis, c.p.p. I termini per le esigenze probatorie si coordinano con l’art. 301 c.p.p. Rilevano inoltre l’art. 133 c.p. per la valutazione della personalità e la legge 2 maggio 1974, n. 195, richiamata per il finanziamento illecito dei partiti.