Art. 278 c.p.p. Determinazione della pena agli effetti dell’applicazione delle misure

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Agli effetti dell’applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell’articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall’articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.PERIODO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 332.

Testo in vigore dal 4 maggio 2001

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.