Art. 170 disp. att. c.p.c. Atto di pignoramento immobiliare

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’atto di pignoramento di beni immobili previsto nell’articolo 555 del codice deve essere sottoscritto, prima della relazione di notificazione, dal creditore pignorante a norma dell’articolo 125 del codice.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.