1. L’atto di pignoramento di beni immobili previsto nell’articolo 555 del codice deve essere sottoscritto, prima della relazione di notificazione, dal creditore pignorante a norma dell’articolo 125 del codice.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1942
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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