Art. 176 disp. att. c.p.c. Comunicazione del decreto di decadenza

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il decreto col quale il giudice dell’esecuzione dichiara la decadenza dell’aggiudicatario a norma dell’articolo 587 del codice è comunicato dal cancelliere al creditore che ha chiesto la vendita e all’aggiudicatario.

2. Con lo stesso decreto il giudice dell’esecuzione fissa un’udienza per l’audizione delle parti a norma dell’articolo 569 del codice.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.