Art. 171 disp. att. c.p.c. Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell’articolo 560 del codice sono date dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti e gli altri interessati.