Art. 171 disp. att. c.p.c. Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell’articolo 560 del codice sono date dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti e gli altri interessati.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.