Art. 169-septies disp. att. c.p.c. Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. La dichiarazione prevista dall’articolo 553, primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni:
1) il numero di ruolo della procedura, l’indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;
2) l’importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;
3) l’identificativo del conto di pagamento ovvero l’indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 169-septies disp. att. c.p.c. è stato introdotto dall’art. 25 del d.l. 2 marzo 2024, n. 19 (cosiddetto decreto PNRR), convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56; il testo è in vigore dal 1° maggio 2024. Si inserisce nella revisione dell’espropriazione presso terzi che ha modificato l’art. 553 c.p.c.: l’ordinanza di assegnazione deve ora essere notificata al terzo insieme a una dichiarazione del creditore contenente i dati necessari per pagare, e l’obbligo di pagamento del terzo decorre solo da questa notifica.
La ratio è pratica. Il terzo pignorato, spesso una banca, un ente pubblico o un datore di lavoro, riceveva ordinanze di assegnazione prive delle informazioni indispensabili per eseguire il pagamento (beneficiario, importo aggiornato, conto di accredito), con ritardi, richieste di chiarimenti e precetti notificati prima che il terzo fosse in condizione di adempiere. La norma standardizza il contenuto della dichiarazione, così da rendere il pagamento immediato e da prevenire contenziosi sulle spese.
Contenuto della disposizione
La dichiarazione prevista dall’art. 553, primo comma, c.p.c. deve contenere:
Si tratta di un contenuto minimo e tassativo: la dichiarazione priva di uno di questi elementi non mette il terzo in condizione di pagare.
Profili applicativi
Le conseguenze della dichiarazione si ricavano dall’art. 553 c.p.c., come modificato dal medesimo decreto: l’obbligo di pagamento del terzo decorre dalla notifica congiunta dell’ordinanza e della dichiarazione; se la notifica non avviene entro novanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell’ordinanza, i crediti assegnati cessano di produrre interessi verso il debitore e il terzo, fino alla notifica. Per i crediti già assegnati alla data di entrata in vigore del decreto, l’art. 25, comma 4, del d.l. n. 19 del 2024 ha previsto un termine analogo decorrente da quella data. Si aggiunge l’inefficacia dell’ordinanza non notificata nei sei mesi indicati dall’art. 553 in relazione all’art. 551-bis c.p.c.
Per il creditore assegnatario la regola pratica è notificare subito ordinanza e dichiarazione completa, attendere un tempo ragionevole e solo dopo intimare il precetto. Il precetto notificato insieme all’ordinanza o prima che il terzo abbia potuto pagare espone al rischio che le relative spese restino a carico del creditore. Per il terzo, la mancanza o l’incompletezza della dichiarazione impedisce il decorso dell’obbligo di pagamento.
Orientamenti giurisprudenziali
Non constano ancora pronunce di legittimità sull’art. 169-septies. Le decisioni che seguono riguardano il regime anteriore al 2024 dell’ordinanza di assegnazione; sono utili perché la nuova disciplina ne costituisce lo sviluppo, codificando l’esigenza, già affermata dalla Corte, che il terzo sia messo in condizione di pagare prima di subire il precetto.
Rapporti con altre norme
La disposizione è attuativa dell’art. 553, primo comma, c.p.c. e si coordina con l’art. 551-bis c.p.c. sulla durata dell’efficacia del pignoramento presso terzi, con l’art. 480 c.p.c. sul precetto e con l’art. 95 c.p.c. sulle spese dell’esecuzione. Per l’effetto traslativo dell’assegnazione rilevano gli artt. 1260 e seguenti c.c., per l’inefficacia dei pagamenti successivi al pignoramento l’art. 2917 c.c.