Art. 178 disp. att. c.p.c. Procedimento di rendiconto

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Quando l’amministratore dell’immobile pignorato ha depositato il conto a norma dell’articolo 593 del codice, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, provvede all’approvazione del conto.

2. Le disposizioni per l’assegnazione delle rendite riscosse a norma dell’articolo 594 del codice sono date dal giudice dell’esecuzione con ordinanza non impugnabile.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.