Art. 791 c.p.c. Progetto di divisione formato dal notaio
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate.
2. Formato il progetto delle quote e dei lotti, se le parti non si accordano su di esso, il notaio trasmette il processo verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.
3. Il giudice provvede come all’ultimo comma dell’articolo precedente per la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e quindi emette i provvedimenti di sua competenza a norma dell’articolo 187.
4. L’estrazione dei lotti non può avvenire se non in base a ordinanza del giudice, emessa a norma dell’articolo 789 ultimo comma o a sentenza passata in giudicato.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 791 c.p.c. chiude la disciplina delle operazioni delegate al notaio, regolando la verbalizzazione delle attività, la formazione del progetto delle quote e dei lotti e il passaggio al giudice in caso di disaccordo. È la norma parallela all’art. 789 c.p.c., che disciplina il progetto predisposto dal giudice: anche qui l’accordo delle parti consente una definizione rapida, mentre il dissenso riporta la questione davanti al giudice, unico titolare del potere decisorio.
La disposizione tutela due interessi: la documentazione unitaria e certa di tutte le operazioni, grazie al verbale redatto da un pubblico ufficiale, e la stabilità del risultato, che si esprime nel divieto di procedere all’estrazione dei lotti senza un titolo giudiziale idoneo. Il testo è quello originario del codice.
Contenuto della disposizione
Se invece le parti si accordano sul progetto redatto dal notaio, il giudice ne dichiara l’esecutività senza decidere alcunché: l’assetto riposa sul consenso dei condividenti e il provvedimento svolge un controllo di regolarità.
Profili applicativi
Il quarto comma ha un rilievo pratico notevole: quando il progetto è stato deciso con sentenza, il sorteggio non può precedere il passaggio in giudicato, sicché l’appello sulla formazione delle porzioni impedisce di procedere all’assegnazione definitiva. Il divieto evita che i lotti siano attribuiti, trascritti e magari alienati sulla base di una decisione ancora riformabile.
La distinzione tra progetto accettato e progetto deciso dal giudice determina anche i rimedi. Il progetto accettato ha natura negoziale e si impugna con le azioni proprie della divisione contrattuale: annullamento per violenza o dolo e rescissione per lesione oltre il quarto (artt. 761 e 763 c.c.), non invece l’annullamento per errore sul valore o sulla consistenza dei beni. Il provvedimento che risolve contestazioni ha natura di sentenza ed è appellabile, anche quando riguardi le sole modalità del sorteggio. Errore frequente è sottoscrivere il verbale del notaio senza riserve e contestare in seguito il valore dei lotti: l’adesione preclude le censure, salvo i rimedi negoziali.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma completa gli artt. 786 e 790 c.p.c. sulla delega e sullo svolgimento delle operazioni davanti al notaio e rinvia all’art. 789 c.p.c. per l’ordinanza sul sorteggio e all’art. 187 c.p.c. per la decisione delle contestazioni. L’assegnazione dei lotti è regolata dagli artt. 195 e 196 disp. att. c.p.c. Sul piano sostanziale vengono in rilievo l’art. 729 c.c. sull’estrazione a sorte, gli artt. 761-764 c.c. sull’impugnazione della divisione e l’art. 1116 c.c., che estende queste regole a ogni comunione. Per la divisione concordata fuori dal contenzioso, l’art. 791-bis c.p.c. affida le operazioni a un notaio o a un avvocato con un procedimento camerale.