Art. 791 c.p.c. Progetto di divisione formato dal notaio

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate.

2. Formato il progetto delle quote e dei lotti, se le parti non si accordano su di esso, il notaio trasmette il processo verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.

3. Il giudice provvede come all’ultimo comma dell’articolo precedente per la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e quindi emette i provvedimenti di sua competenza a norma dell’articolo 187.

4. L’estrazione dei lotti non può avvenire se non in base a ordinanza del giudice, emessa a norma dell’articolo 789 ultimo comma o a sentenza passata in giudicato.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 791 c.p.c. chiude la disciplina delle operazioni delegate al notaio, regolando la verbalizzazione delle attività, la formazione del progetto delle quote e dei lotti e il passaggio al giudice in caso di disaccordo. È la norma parallela all’art. 789 c.p.c., che disciplina il progetto predisposto dal giudice: anche qui l’accordo delle parti consente una definizione rapida, mentre il dissenso riporta la questione davanti al giudice, unico titolare del potere decisorio.

La disposizione tutela due interessi: la documentazione unitaria e certa di tutte le operazioni, grazie al verbale redatto da un pubblico ufficiale, e la stabilità del risultato, che si esprime nel divieto di procedere all’estrazione dei lotti senza un titolo giudiziale idoneo. Il testo è quello originario del codice.

Contenuto della disposizione

  • Verbale unico (primo comma): il notaio documenta in un unico processo verbale tutte le operazioni compiute, dalle stime alla formazione delle porzioni.
  • Progetto e mancato accordo (secondo comma): formato il progetto delle quote e dei lotti, se le parti non vi aderiscono il notaio trasmette il verbale al giudice istruttore entro cinque giorni dalla sottoscrizione.
  • Decisione (terzo comma): il giudice fissa con decreto, comunicato dal cancelliere, l’udienza di comparizione e decide le contestazioni nelle forme dell’art. 187 c.p.c., cioè rimettendo la causa in decisione.
  • Estrazione dei lotti (quarto comma): il sorteggio può avvenire solo sulla base dell’ordinanza del giudice prevista dall’ultimo comma dell’art. 789 c.p.c. o di una sentenza passata in giudicato.

Se invece le parti si accordano sul progetto redatto dal notaio, il giudice ne dichiara l’esecutività senza decidere alcunché: l’assetto riposa sul consenso dei condividenti e il provvedimento svolge un controllo di regolarità.

Profili applicativi

Il quarto comma ha un rilievo pratico notevole: quando il progetto è stato deciso con sentenza, il sorteggio non può precedere il passaggio in giudicato, sicché l’appello sulla formazione delle porzioni impedisce di procedere all’assegnazione definitiva. Il divieto evita che i lotti siano attribuiti, trascritti e magari alienati sulla base di una decisione ancora riformabile.

La distinzione tra progetto accettato e progetto deciso dal giudice determina anche i rimedi. Il progetto accettato ha natura negoziale e si impugna con le azioni proprie della divisione contrattuale: annullamento per violenza o dolo e rescissione per lesione oltre il quarto (artt. 761 e 763 c.c.), non invece l’annullamento per errore sul valore o sulla consistenza dei beni. Il provvedimento che risolve contestazioni ha natura di sentenza ed è appellabile, anche quando riguardi le sole modalità del sorteggio. Errore frequente è sottoscrivere il verbale del notaio senza riserve e contestare in seguito il valore dei lotti: l’adesione preclude le censure, salvo i rimedi negoziali.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 7 maggio 2013, n. 10602: l’ordinanza con cui il giudice, delegando al notaio il sorteggio, risolve le contestazioni sulle modalità di estrazione dei lotti ha contenuto decisorio ed è impugnabile con l’appello, non con il ricorso straordinario per cassazione, che è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. II, 29 ottobre 1992, n. 11758: quando il giudice ha delegato al notaio il sorteggio e il rendiconto, la divisione si realizza con il verbale che dà atto del risultato dell’estrazione; il successivo provvedimento del giudice ai sensi dell’art. 195 disp. att. c.p.c. ha natura formale e non decisoria.
  • Cassazione civile, sez. II, 2 agosto 1990, n. 7708: il provvedimento che, in assenza di contestazioni, dichiara esecutivo il progetto si limita a dare atto di un regolamento negoziale e non è ricorribile per cassazione; gli eventuali vizi del negozio divisionale, come la mancata partecipazione di un avente diritto, si fanno valere in sede ordinaria con le azioni di nullità e annullabilità.
  • Cassazione civile, sez. II, 9 agosto 2016, n. 16802: la divisione si impugna soltanto con l’annullamento per dolo o violenza o con la rescissione per lesione; è inammissibile l’annullamento per errore che cada sulle quote, sui beni, sulla loro essenza o sul loro valore, regola che vale anche per la divisione transattiva.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 4 marzo 2025, n. 5783: l’accordo sul progetto divisionale ha natura negoziale e può essere impugnato solo con le azioni ordinarie contro i negozi; la presenza della parte all’udienza di sorteggio senza contestazioni preclude successive impugnazioni fondate su vizi del procedimento.

Rapporti con altre norme

La norma completa gli artt. 786 e 790 c.p.c. sulla delega e sullo svolgimento delle operazioni davanti al notaio e rinvia all’art. 789 c.p.c. per l’ordinanza sul sorteggio e all’art. 187 c.p.c. per la decisione delle contestazioni. L’assegnazione dei lotti è regolata dagli artt. 195 e 196 disp. att. c.p.c. Sul piano sostanziale vengono in rilievo l’art. 729 c.c. sull’estrazione a sorte, gli artt. 761-764 c.c. sull’impugnazione della divisione e l’art. 1116 c.c., che estende queste regole a ogni comunione. Per la divisione concordata fuori dal contenzioso, l’art. 791-bis c.p.c. affida le operazioni a un notaio o a un avvocato con un procedimento camerale.