Art. 790 c.p.c. Operazioni davanti al notaio
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Se a dirigere le operazioni di divisione è stato delegato un notaio, questi dà avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.
2. Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri procuratori.
3. Se nel corso delle operazioni sorgono contestazioni in ordine alle stesse, il notaio redige apposito processo verbale che trasmette al giudice istruttore.
4. Questi fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti, alle quali il decreto stesso è comunicato dal cancelliere.
5. Sulle contestazioni il giudice provvede con ordinanza.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 790 c.p.c. disciplina lo svolgimento delle operazioni divisionali quando il giudice ne ha delegato la direzione a un notaio ai sensi dell’art. 786 c.p.c. La norma fissa tre garanzie: la conoscenza preventiva dell’inizio delle operazioni, la partecipazione delle parti con l’assistenza dei loro difensori e il controllo del giudice su ogni contestazione. Il notaio dirige le attività materiali e tecniche, ma ogni decisione su questioni controverse resta al giudice.
La disposizione è nel testo originario del codice. Il suo ambito si è però ridotto per effetto delle riforme che, a partire dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, hanno ricondotto la vendita dei beni nel giudizio di divisione al modello delle vendite delegate dell’espropriazione forzata, con i relativi rimedi.
Contenuto della disposizione
Il termine di cinque giorni è posto a garanzia del contraddittorio: la sua violazione, se impedisce alle parti di partecipare, invalida le operazioni compiute. L’avviso del notaio non è una notificazione e non segue le forme degli atti giudiziari.
Profili applicativi
La questione più discussa riguarda il rapporto tra l’art. 790 c.p.c. e i rimedi del processo esecutivo quando il notaio è delegato alla vendita. Un orientamento, espresso nel 2016, riteneva che ogni contestazione sugli atti del notaio dovesse passare per il verbale e l’ordinanza dell’art. 790 c.p.c., escludendo il reclamo dell’art. 591-ter c.p.c. La giurisprudenza più recente, valorizzando l’attrazione della vendita divisoria nell’orbita dell’espropriazione affermata dalle Sezioni Unite nel 2013, ha invece chiarito che per la fase di vendita le difficoltà e i vizi degli atti del delegato si fanno valere con il reclamo dell’art. 591-ter c.p.c., mentre contro i provvedimenti del giudice, compreso il decreto di trasferimento, si propone l’opposizione agli atti esecutivi. L’art. 790 c.p.c. conserva il suo ruolo per le operazioni divisionali in senso stretto: inventario, stima, formazione delle porzioni.
In ogni caso gli atti del notaio non sono direttamente impugnabili: vanno prima sottoposti al giudice. La parte che ritiene irregolare un’operazione deve farlo verbalizzare subito, o proporre reclamo nei termini, evitando di attendere la chiusura delle operazioni.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma presuppone la delega dell’art. 786 c.p.c. e prosegue nell’art. 791 c.p.c., che regola il verbale e il progetto formati dal notaio. Per la vendita delegata rilevano gli artt. 787 e 788 c.p.c. e, in virtù del loro rinvio, gli artt. 591-bis, 591-ter e 617 c.p.c. Le contestazioni sul progetto seguono invece l’art. 789 c.p.c. e l’art. 187 c.p.c. Sul piano sostanziale vengono in rilievo gli artt. 726-729 c.c. sulle operazioni di stima, formazione e assegnazione delle porzioni.