Art. 790 c.p.c. Operazioni davanti al notaio

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Se a dirigere le operazioni di divisione è stato delegato un notaio, questi dà avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.

2. Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri procuratori.

3. Se nel corso delle operazioni sorgono contestazioni in ordine alle stesse, il notaio redige apposito processo verbale che trasmette al giudice istruttore.

4. Questi fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti, alle quali il decreto stesso è comunicato dal cancelliere.

5. Sulle contestazioni il giudice provvede con ordinanza.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 790 c.p.c. disciplina lo svolgimento delle operazioni divisionali quando il giudice ne ha delegato la direzione a un notaio ai sensi dell’art. 786 c.p.c. La norma fissa tre garanzie: la conoscenza preventiva dell’inizio delle operazioni, la partecipazione delle parti con l’assistenza dei loro difensori e il controllo del giudice su ogni contestazione. Il notaio dirige le attività materiali e tecniche, ma ogni decisione su questioni controverse resta al giudice.

La disposizione è nel testo originario del codice. Il suo ambito si è però ridotto per effetto delle riforme che, a partire dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, hanno ricondotto la vendita dei beni nel giudizio di divisione al modello delle vendite delegate dell’espropriazione forzata, con i relativi rimedi.

Contenuto della disposizione

  • Avviso: il notaio avvisa i condividenti e i creditori intervenuti, almeno cinque giorni prima, del luogo, del giorno e dell’ora di inizio delle operazioni.
  • Partecipazione: le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, che possono farsi assistere a proprie spese dai procuratori.
  • Contestazioni: se insorgono contestazioni sulle operazioni, il notaio redige un apposito verbale e lo trasmette al giudice istruttore.
  • Decisione: il giudice fissa con decreto, comunicato dal cancelliere, un’udienza di comparizione delle parti e decide con ordinanza.

Il termine di cinque giorni è posto a garanzia del contraddittorio: la sua violazione, se impedisce alle parti di partecipare, invalida le operazioni compiute. L’avviso del notaio non è una notificazione e non segue le forme degli atti giudiziari.

Profili applicativi

La questione più discussa riguarda il rapporto tra l’art. 790 c.p.c. e i rimedi del processo esecutivo quando il notaio è delegato alla vendita. Un orientamento, espresso nel 2016, riteneva che ogni contestazione sugli atti del notaio dovesse passare per il verbale e l’ordinanza dell’art. 790 c.p.c., escludendo il reclamo dell’art. 591-ter c.p.c. La giurisprudenza più recente, valorizzando l’attrazione della vendita divisoria nell’orbita dell’espropriazione affermata dalle Sezioni Unite nel 2013, ha invece chiarito che per la fase di vendita le difficoltà e i vizi degli atti del delegato si fanno valere con il reclamo dell’art. 591-ter c.p.c., mentre contro i provvedimenti del giudice, compreso il decreto di trasferimento, si propone l’opposizione agli atti esecutivi. L’art. 790 c.p.c. conserva il suo ruolo per le operazioni divisionali in senso stretto: inventario, stima, formazione delle porzioni.

In ogni caso gli atti del notaio non sono direttamente impugnabili: vanno prima sottoposti al giudice. La parte che ritiene irregolare un’operazione deve farlo verbalizzare subito, o proporre reclamo nei termini, evitando di attendere la chiusura delle operazioni.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 22 ottobre 2009, n. 22390: il notaio delegato deve dare avviso almeno cinque giorni prima dell’inizio delle operazioni; l’avviso tardivo che impedisce la partecipazione alla vendita all’incanto determina la nullità di tutte le operazioni divisionali inerenti alla vendita.
  • Cassazione civile, sez. II, 26 gennaio 2000, n. 869: l’attività del notaio delegato ha natura amministrativa, sicché alle sue comunicazioni non si applicano le regole delle notificazioni eseguite su disposizione del giudice, avvalendosi egli dello strumento specifico dell’avviso.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 29 dicembre 2016, n. 27346: secondo questa pronuncia, le contestazioni sugli atti del notaio delegato devono essere sottoposte al giudice istruttore con la trasmissione del verbale ai sensi dell’art. 790 c.p.c., ed è inammissibile il reclamo dell’art. 591-ter c.p.c.; contro l’ordinanza del giudice è esperibile l’opposizione agli atti esecutivi.
  • Cassazione civile, sez. VI-2, ord. 11 marzo 2021, n. 6818: quando il giudice della divisione si avvale di un professionista delegato per la vendita, le contestazioni sulla regolarità formale delle operazioni delegate sono soggette all’art. 591-ter c.p.c.; l’ordinanza collegiale resa sul reclamo non è ricorribile per cassazione e il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. II, 23 gennaio 2025, n. 1631: le contestazioni sulle operazioni del notaio delegato alla vendita nel giudizio di divisione si propongono con il rimedio dell’art. 591-ter c.p.c. e non con quello dell’art. 790 c.p.c.; l’opposizione agli atti esecutivi proposta direttamente contro gli atti del delegato è inammissibile, potendo rivolgersi solo contro i provvedimenti del giudice.

Rapporti con altre norme

La norma presuppone la delega dell’art. 786 c.p.c. e prosegue nell’art. 791 c.p.c., che regola il verbale e il progetto formati dal notaio. Per la vendita delegata rilevano gli artt. 787 e 788 c.p.c. e, in virtù del loro rinvio, gli artt. 591-bis, 591-ter e 617 c.p.c. Le contestazioni sul progetto seguono invece l’art. 789 c.p.c. e l’art. 187 c.p.c. Sul piano sostanziale vengono in rilievo gli artt. 726-729 c.c. sulle operazioni di stima, formazione e assegnazione delle porzioni.