Art. 789 c.p.c. Progetto di divisione e contestazioni su di esso
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione... e fissa con decreto l’udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.(178)
2. Il decreto è comunicato alle parti.
3. Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell’articolo 187.
4. In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l’estrazione a sorte dei lotti.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 789 c.p.c. regola il momento conclusivo del giudizio di divisione: la predisposizione del progetto, la sua discussione e la sua approvazione. Il progetto di divisione è il documento che, sulla base della stima della massa, forma le porzioni corrispondenti alle quote, indica i conguagli e le eventuali attribuzioni, e rappresenta quindi il contenuto concreto dello scioglimento. La norma riproduce lo schema dell’art. 785 c.p.c.: in assenza di contestazioni il giudice provvede con ordinanza non impugnabile, mentre in presenza di contestazioni la questione si decide nelle forme del giudizio di cognizione.
La ratio è di economia processuale: quando i condividenti concordano sul riparto non occorre una sentenza, e il provvedimento del giudice si limita a controllare la regolarità del procedimento e a dare esecutività a un assetto che le parti hanno accettato. Il primo comma è stato ritoccato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo della riforma del processo civile), che ha soppresso l’inciso secondo cui il giudice deposita il progetto in cancelleria, in coerenza con il processo telematico; la modifica si applica ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
La nozione di contestazione è ampia: qualsiasi obiezione che riguardi il progetto, la stima, la formazione delle porzioni o i conguagli impedisce l’ordinanza. Non sono invece contestazioni del progetto quelle che riguardano soltanto quale lotto debba andare a quale condividente, perché a ciò provvede il sorteggio. La parte regolarmente convocata che non compare all’udienza rinuncia implicitamente a contestare, e le critiche formulate per la prima volta in seguito sono tardive. Il procedimento è scandito per fasi: approvato il progetto, restano proponibili soltanto le contestazioni sulle operazioni materiali di sorteggio e attribuzione.
La natura del provvedimento conclusivo ha conseguenze decisive. L’ordinanza resa senza contestazioni recepisce un accordo e ha natura negoziale nei suoi effetti: non è impugnabile, ma l’assetto può essere attaccato con le azioni contro i negozi, compresa la rescissione per lesione oltre il quarto (art. 763 c.c.). L’ordinanza resa nonostante le contestazioni ha invece natura di sentenza ed è appellabile. Quando il disaccordo emerge già con chiarezza dagli atti, la giurisprudenza non ritiene indispensabile fissare l’udienza di discussione, potendo il giudice decidere direttamente con sentenza recependo il progetto del consulente.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 789 c.p.c. replica per il progetto lo schema dell’art. 785 c.p.c. e rinvia all’art. 187 c.p.c. per la decisione delle contestazioni; se le operazioni sono delegate a un notaio, il progetto e le contestazioni seguono gli artt. 790 e 791 c.p.c. Sul piano sostanziale si collega agli artt. 726-729 c.c. (stima, formazione delle porzioni, conguagli, sorteggio) e all’art. 763 c.c. sulla rescissione, applicabili a ogni comunione per il richiamo dell’art. 1116 c.c. L’assegnazione è regolata dagli artt. 195 e 196 disp. att. c.p.c. Per la divisione a domanda congiunta, l’art. 791-bis c.p.c. prevede un diverso meccanismo, con progetto del professionista dichiarato esecutivo con decreto in mancanza di opposizione.