Art. 789 c.p.c. Progetto di divisione e contestazioni su di esso

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione... e fissa con decreto l’udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.(178)

2. Il decreto è comunicato alle parti.

3. Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell’articolo 187.

4. In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l’estrazione a sorte dei lotti.

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (178)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 789 c.p.c. regola il momento conclusivo del giudizio di divisione: la predisposizione del progetto, la sua discussione e la sua approvazione. Il progetto di divisione è il documento che, sulla base della stima della massa, forma le porzioni corrispondenti alle quote, indica i conguagli e le eventuali attribuzioni, e rappresenta quindi il contenuto concreto dello scioglimento. La norma riproduce lo schema dell’art. 785 c.p.c.: in assenza di contestazioni il giudice provvede con ordinanza non impugnabile, mentre in presenza di contestazioni la questione si decide nelle forme del giudizio di cognizione.

La ratio è di economia processuale: quando i condividenti concordano sul riparto non occorre una sentenza, e il provvedimento del giudice si limita a controllare la regolarità del procedimento e a dare esecutività a un assetto che le parti hanno accettato. Il primo comma è stato ritoccato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo della riforma del processo civile), che ha soppresso l’inciso secondo cui il giudice deposita il progetto in cancelleria, in coerenza con il processo telematico; la modifica si applica ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023.

Contenuto della disposizione

  • Predisposizione: il giudice istruttore predispone il progetto, di regola recependo l’elaborato del consulente tecnico, e fissa con decreto l’udienza di discussione, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.
  • Comunicazione: il decreto è comunicato alle parti, comprese, secondo la giurisprudenza, quelle contumaci.
  • Approvazione: se non sorgono contestazioni il giudice dichiara esecutivo il progetto con ordinanza non impugnabile; se sorgono, provvede ai sensi dell’art. 187 c.p.c., rimettendo la causa in decisione.
  • Sorteggio: in ogni caso il giudice dà con ordinanza le disposizioni per l’estrazione a sorte dei lotti, quando le porzioni sono uguali (art. 729 c.c.); l’assegnazione è poi documentata secondo l’art. 195 disp. att. c.p.c.

Profili applicativi

La nozione di contestazione è ampia: qualsiasi obiezione che riguardi il progetto, la stima, la formazione delle porzioni o i conguagli impedisce l’ordinanza. Non sono invece contestazioni del progetto quelle che riguardano soltanto quale lotto debba andare a quale condividente, perché a ciò provvede il sorteggio. La parte regolarmente convocata che non compare all’udienza rinuncia implicitamente a contestare, e le critiche formulate per la prima volta in seguito sono tardive. Il procedimento è scandito per fasi: approvato il progetto, restano proponibili soltanto le contestazioni sulle operazioni materiali di sorteggio e attribuzione.

La natura del provvedimento conclusivo ha conseguenze decisive. L’ordinanza resa senza contestazioni recepisce un accordo e ha natura negoziale nei suoi effetti: non è impugnabile, ma l’assetto può essere attaccato con le azioni contro i negozi, compresa la rescissione per lesione oltre il quarto (art. 763 c.c.). L’ordinanza resa nonostante le contestazioni ha invece natura di sentenza ed è appellabile. Quando il disaccordo emerge già con chiarezza dagli atti, la giurisprudenza non ritiene indispensabile fissare l’udienza di discussione, potendo il giudice decidere direttamente con sentenza recependo il progetto del consulente.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 2 ottobre 2012, n. 16727: l’ordinanza che dichiara esecutivo il progetto in presenza di contestazioni sostituisce la sentenza che avrebbe dovuto deciderle e contiene comunque una decisione su di esse, sia quando le rigetta espressamente o implicitamente, sia quando omette di provvedere; ha perciò natura di sentenza ed è impugnabile con l’appello.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 16 aprile 2024, n. 10167: il principio delle Sezioni Unite si applica anche quando si denunci la nullità dell’ordinanza per omessa o irregolare comunicazione al contumace dell’udienza di discussione; il rimedio è l’appello e il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. II, 23 gennaio 2012, n. 880: il deposito del progetto e l’udienza di discussione vanno comunicati a tutti i condividenti, anche contumaci; in mancanza il giudice non può dichiarare esecutivo il progetto per difetto di contestazioni, e sono invalidi l’ordinanza e gli atti successivi.
  • Cassazione civile, sez. II, 8 febbraio 2013, n. 3140: la parte regolarmente avvertita dell’udienza di discussione che non compare approva tacitamente il progetto, e sono inammissibili le doglianze formulate soltanto in comparsa conclusionale.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 28 giugno 2011, n. 14331: le contestazioni relative alla sola assegnazione dei lotti non sono contestazioni del progetto, perché presuppongono l’accettazione della divisione proposta e trovano soluzione nell’estrazione a sorte; non impediscono quindi l’ordinanza di esecutività.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 15 gennaio 2024, n. 1422: le contestazioni sul progetto, comprese quelle sull’idoneità del consulente e sulle sue valutazioni, devono essere sollevate prima dell’approvazione; dopo, sono ammesse solo contestazioni sulle operazioni materiali di sorteggio, e il provvedimento che approva il verbale di estrazione, mero atto esecutivo, non è impugnabile.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 30 giugno 2026, n. 22491: quando il giudizio si chiude con l’ordinanza che dichiara esecutivo il progetto non contestato, gli effetti della ripartizione derivano dall’accordo delle parti e la divisione è soggetta alla rescissione per lesione ai sensi dell’art. 763 c.c.; se invece il giudice ha deciso contestazioni con sentenza, l’attribuzione discende dal provvedimento giurisdizionale, impugnabile solo con i mezzi propri delle sentenze.
  • Cassazione civile, sez. II, 11 luglio 2019, n. 18683: quando il disaccordo dei condividenti sul progetto emerge chiaramente, non è richiesta la formale fissazione dell’udienza di discussione, bastando che il giudice faccia proprio, anche implicitamente, il progetto del consulente; il criterio del sorteggio ha carattere tendenziale e può essere derogato con motivazione.

Rapporti con altre norme

L’art. 789 c.p.c. replica per il progetto lo schema dell’art. 785 c.p.c. e rinvia all’art. 187 c.p.c. per la decisione delle contestazioni; se le operazioni sono delegate a un notaio, il progetto e le contestazioni seguono gli artt. 790 e 791 c.p.c. Sul piano sostanziale si collega agli artt. 726-729 c.c. (stima, formazione delle porzioni, conguagli, sorteggio) e all’art. 763 c.c. sulla rescissione, applicabili a ogni comunione per il richiamo dell’art. 1116 c.c. L’assegnazione è regolata dagli artt. 195 e 196 disp. att. c.p.c. Per la divisione a domanda congiunta, l’art. 791-bis c.p.c. prevede un diverso meccanismo, con progetto del professionista dichiarato esecutivo con decreto in mancanza di opposizione.