Art. 788 c.p.c. Vendita di immobili
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell’articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.(116)
2. Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.
3. La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti.(116)
4. Quando le operazioni sono affidate a un professionista, questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.(116)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l’art. 2, comma 4) che “Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.”
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 788 c.p.c. regola la vendita degli immobili compresi nella massa da dividere, cioè l’ipotesi in cui il bene non sia comodamente divisibile e nessuno dei condividenti ne chieda o possa ottenerne l’attribuzione per intero (art. 720 c.c.). È la disposizione di maggiore impatto pratico dell’intero procedimento divisorio, perché la vendita all’asta dell’immobile comune è l’esito più frequente delle divisioni contenziose tra eredi o ex coniugi.
La norma realizza un innesto del processo esecutivo nel giudizio di cognizione: la decisione sulla necessità della vendita resta propria del giudizio di divisione, mentre le modalità della vendita seguono le regole dell’espropriazione immobiliare. La legge 28 dicembre 2005, n. 263 ha riscritto il primo, il terzo e il quarto comma, rinviando alla disciplina della vendita con delega a un professionista (art. 569, terzo comma, e artt. 570 ss. c.p.c.), con efficacia per i procedimenti instaurati dal 1° marzo 2006.
Contenuto della disposizione
Nell’ordinanza di vendita convivono due determinazioni distinte: l’accertamento che occorre vendere, proprio del giudizio di divisione, e la fissazione delle modalità, che appartiene ormai al sub-procedimento di vendita ed è soggetta ai rimedi del processo esecutivo.
Profili applicativi
La vendita è un rimedio residuale: la domanda di attribuzione dell’intero, anche di un solo condividente, ne è di ostacolo. Chi vuole evitare l’asta deve quindi chiedere tempestivamente l’assegnazione, offrendo il conguaglio, o contestare la non comoda divisibilità prima che la vendita sia disposta.
Sul regime delle impugnazioni occorre distinguere. Contro la sentenza, o contro l’ordinanza che dispone la vendita nonostante una contestazione e che ne ha la sostanza, si propone appello. Contro gli atti successivi del giudice relativi alla vendita (avviso, aggiudicazione, decreto di trasferimento) si propone opposizione agli atti esecutivi nel termine di venti giorni, e la mancata opposizione sana i vizi delle fasi superate. Le difficoltà e i vizi degli atti del professionista delegato vanno prima sottoposti al giudice con il reclamo dell’art. 591-ter c.p.c.; gli atti del delegato non sono direttamente opponibili. Errore ricorrente è attendere il decreto di trasferimento per far valere irregolarità degli avvisi o della pubblicità ormai sanate.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 788 c.p.c. va coordinato con l’art. 787 c.p.c. sulla vendita dei mobili e con l’art. 786 c.p.c. sulla delega. Rinvia agli artt. 569, 570 ss. e 591-bis c.p.c.; per i rimedi rilevano gli artt. 591-ter, 617 e 618 c.p.c. Sul piano sostanziale presuppone gli artt. 718 e 720 c.c. e l’art. 1114 c.c., applicabili a ogni comunione per il richiamo dell’art. 1116 c.c. Nella divisione endoesecutiva (artt. 600 e 601 c.p.c.) la vendita disposta nel giudizio divisorio sostituisce quella della sola quota pignorata. Il ricavato è ripartito con il progetto di divisione (art. 789 c.p.c.).