Art. 785 c.p.c. Pronuncia sulla domanda di divisione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell’articolo 187.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 785 c.p.c., in vigore nel testo originario del codice del 1940, apre la disciplina processuale del giudizio di divisione (artt. 784-791 c.p.c.) indicando come il giudice si pronuncia sulla prima questione che ogni scioglimento di comunione pone: se vi sia, tra le parti, un diritto alla divisione. La norma distingue due strade. Se nessuno contesta il diritto, la divisione è disposta con ordinanza del giudice istruttore; se sorgono contestazioni, il giudice procede nelle forme dell’art. 187 c.p.c., cioè con la decisione della causa, e quindi con sentenza.

La ratio sta nella peculiare struttura del giudizio divisorio, che si articola in una fase dichiarativa, volta ad accertare la comunione e il diritto potestativo di scioglierla, e in una fase esecutiva, volta a trasformare le quote ideali in porzioni concrete o nel ricavato della vendita. Quando non vi è lite sul diritto, l’accertamento si risolve in una presa d’atto dell’accordo delle parti e non richiede le forme della sentenza; quando la lite c’è, la decisione deve garantire pienezza di cognizione e possibilità di impugnazione.

Contenuto della disposizione

  • Presupposto dell’ordinanza: l’assenza di contestazioni sul diritto alla divisione, cioè sull’esistenza della comunione, sulla legittimazione dei condividenti e, secondo l’interpretazione prevalente, sulle quote e sui beni da dividere.
  • Organo e forma: il giudice istruttore, con ordinanza; nelle controversie divisorie, attribuite al tribunale in composizione monocratica, l’istruttore coincide con il giudice della decisione.
  • Contestazioni: se sorgono, il giudice provvede ai sensi dell’art. 187 c.p.c., rimettendo la causa in decisione, anche solo su quel punto, con sentenza normalmente non definitiva.
  • Effetti: disposta la divisione, il giudizio prosegue con le operazioni dell’art. 786 c.p.c. (stima, formazione delle porzioni, eventuale vendita), fino al progetto dell’art. 789 c.p.c.

Profili applicativi

La nozione di contestazione è decisiva e va intesa in senso sostanziale: integra contestazione qualsiasi difesa che metta in discussione la comunione, la titolarità o la misura delle quote, l’appartenenza di un bene alla massa, l’esistenza di un patto di indivisione o l’intervenuta usucapione. La contumacia di uno o più convenuti non equivale invece a mancata contestazione: la giurisprudenza di merito, prevalente specie nelle divisioni endoesecutive, ritiene che in tal caso il diritto alla divisione vada dichiarato con sentenza, eventualmente non definitiva.

Le conseguenze sul piano delle impugnazioni sono rilevanti. L’ordinanza resa in assenza di contestazioni non è impugnabile, ma acquista una stabilità che preclude un diverso accertamento del diritto allo scioglimento; la parte che intende contestare deve perciò farlo tempestivamente. Se invece il giudice provvede con ordinanza pur in presenza di contestazioni, il provvedimento ha natura sostanziale di sentenza e va impugnato con l’appello, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, elaborato dalle Sezioni Unite con riferimento al parallelo art. 789 c.p.c. Le sentenze emesse nel corso del giudizio divisorio sono di regola non definitive, sicché nei loro confronti è possibile la riserva d’impugnazione.

Prima della pronuncia occorre verificare l’integrità del contraddittorio verso tutti i comunisti e i creditori opponenti, imposta dall’art. 784 c.p.c.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, ord. 31 luglio 2024, n. 21505: il giudizio di divisione si compone di una fase dichiarativa e di una esecutiva; l’ordinanza che dispone la divisione ai sensi dell’art. 785 c.p.c., al pari della sentenza che statuisce sul diritto allo scioglimento, pur senza efficacia di giudicato preclude un diverso accertamento anche in altra sede, perché la mancata contestazione le conferisce la medesima stabilità.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 2 ottobre 2012, n. 16727: le Sezioni Unite hanno osservato che, in base all’art. 785 c.p.c., le forme contenziose sono riservate al caso in cui sorgano contestazioni sul diritto alla divisione, potendosi altrimenti giungere a una divisione concordata, e hanno affermato che l’ordinanza che dichiara esecutivo il progetto in presenza di contestazioni ha natura di sentenza ed è appellabile.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 19 luglio 2024, n. 19947: con riferimento alla parallela regola dell’art. 789 c.p.c., qualsiasi contestazione attinente al progetto paralizza il potere del giudice di provvedere con ordinanza, imponendo la decisione nelle forme dell’art. 187 c.p.c.; la Corte ha cassato la decisione che aveva confermato un’ordinanza resa nonostante contestazioni espressamente verbalizzate.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 9 agosto 2023, n. 24300: il giudizio divisorio è un processo unico, e le sentenze emesse nel suo corso sono tappe di un unico iter e hanno natura non definitiva, salvo l’ultima che forma definitivamente i lotti; è stata perciò cassata la decisione che aveva ritenuto inammissibile l’appello differito contro una sentenza sulle quote.
  • Tribunale di Bari, sez. II, 20 febbraio 2025, n. 679: in una divisione endoesecutiva con tutti i convenuti contumaci, la contumacia non equivale a mancata contestazione e non consente di provvedere con ordinanza ai sensi dell’art. 785 c.p.c.; il diritto alla divisione è stato dichiarato con sentenza parziale.

Rapporti con altre norme

La norma presuppone l’art. 784 c.p.c. sul litisconsorzio necessario e rinvia all’art. 187 c.p.c. per la decisione delle contestazioni. Le fasi successive sono regolate dagli artt. 786-791 c.p.c.; in particolare l’art. 789 c.p.c. replica il medesimo schema (ordinanza non impugnabile o decisione delle contestazioni) per il progetto di divisione. Sul piano sostanziale vengono in rilievo gli artt. 1111-1116 c.c. sulla comunione ordinaria e gli artt. 713 ss. c.c. sulla divisione ereditaria, inclusi l’art. 718 c.c. sul diritto alla divisione in natura e l’art. 720 c.c. sui beni non comodamente divisibili. Nella divisione endoesecutiva il giudizio è disposto ai sensi dell’art. 600 c.p.c.