Art. 785 c.p.c. Pronuncia sulla domanda di divisione
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell’articolo 187.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 785 c.p.c., in vigore nel testo originario del codice del 1940, apre la disciplina processuale del giudizio di divisione (artt. 784-791 c.p.c.) indicando come il giudice si pronuncia sulla prima questione che ogni scioglimento di comunione pone: se vi sia, tra le parti, un diritto alla divisione. La norma distingue due strade. Se nessuno contesta il diritto, la divisione è disposta con ordinanza del giudice istruttore; se sorgono contestazioni, il giudice procede nelle forme dell’art. 187 c.p.c., cioè con la decisione della causa, e quindi con sentenza.
La ratio sta nella peculiare struttura del giudizio divisorio, che si articola in una fase dichiarativa, volta ad accertare la comunione e il diritto potestativo di scioglierla, e in una fase esecutiva, volta a trasformare le quote ideali in porzioni concrete o nel ricavato della vendita. Quando non vi è lite sul diritto, l’accertamento si risolve in una presa d’atto dell’accordo delle parti e non richiede le forme della sentenza; quando la lite c’è, la decisione deve garantire pienezza di cognizione e possibilità di impugnazione.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
La nozione di contestazione è decisiva e va intesa in senso sostanziale: integra contestazione qualsiasi difesa che metta in discussione la comunione, la titolarità o la misura delle quote, l’appartenenza di un bene alla massa, l’esistenza di un patto di indivisione o l’intervenuta usucapione. La contumacia di uno o più convenuti non equivale invece a mancata contestazione: la giurisprudenza di merito, prevalente specie nelle divisioni endoesecutive, ritiene che in tal caso il diritto alla divisione vada dichiarato con sentenza, eventualmente non definitiva.
Le conseguenze sul piano delle impugnazioni sono rilevanti. L’ordinanza resa in assenza di contestazioni non è impugnabile, ma acquista una stabilità che preclude un diverso accertamento del diritto allo scioglimento; la parte che intende contestare deve perciò farlo tempestivamente. Se invece il giudice provvede con ordinanza pur in presenza di contestazioni, il provvedimento ha natura sostanziale di sentenza e va impugnato con l’appello, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, elaborato dalle Sezioni Unite con riferimento al parallelo art. 789 c.p.c. Le sentenze emesse nel corso del giudizio divisorio sono di regola non definitive, sicché nei loro confronti è possibile la riserva d’impugnazione.
Prima della pronuncia occorre verificare l’integrità del contraddittorio verso tutti i comunisti e i creditori opponenti, imposta dall’art. 784 c.p.c.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma presuppone l’art. 784 c.p.c. sul litisconsorzio necessario e rinvia all’art. 187 c.p.c. per la decisione delle contestazioni. Le fasi successive sono regolate dagli artt. 786-791 c.p.c.; in particolare l’art. 789 c.p.c. replica il medesimo schema (ordinanza non impugnabile o decisione delle contestazioni) per il progetto di divisione. Sul piano sostanziale vengono in rilievo gli artt. 1111-1116 c.c. sulla comunione ordinaria e gli artt. 713 ss. c.c. sulla divisione ereditaria, inclusi l’art. 718 c.c. sul diritto alla divisione in natura e l’art. 720 c.c. sui beni non comodamente divisibili. Nella divisione endoesecutiva il giudizio è disposto ai sensi dell’art. 600 c.p.c.