Art. 529 c.p.c. Istanza di assegnazione o di vendita

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.

2. Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l’assegnazione.

3. Al ricorso si deve unire il certificato d’iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.