Art. 529 c.p.c. Istanza di assegnazione o di vendita
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.
2. Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l’assegnazione.
3. Al ricorso si deve unire il certificato d’iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.