Art. 537 c.p.c. Modo dell’incanto
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all’articolo 535.
L’aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.
2. Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo.
3. Dell’incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.