Art. 537 c.p.c. Modo dell’incanto

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all’articolo 535.
L’aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.

2. Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo.

3. Dell’incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.