Art. 539 c.p.c. Vendita o assegnazione degli oggetti d’oro e d’argento

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Gli oggetti d’oro e d’argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.

2. Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.