Art. 539 c.p.c. Vendita o assegnazione degli oggetti d’oro e d’argento
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Gli oggetti d’oro e d’argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.
2. Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.