Art. 540-bis c.p.c. Integrazione del pignoramento

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell’ultimo comma dell’articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.

Testo in vigore dal 4 luglio 2009

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.