Art. 497 c.p.c. Cessazione dell’efficacia del pignoramento

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita.(148)

Testo in vigore dal 21 agosto 2015

Note di aggiornamento

Aggiornamento (148)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l’art. 23, comma 6) che “ Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.