Art. 493 c.p.c. Pignoramenti su istanza di più creditori
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.
2. Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.
3. Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo.