Art. 493 c.p.c. Pignoramenti su istanza di più creditori

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.

2. Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.

3. Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.