Art. 498 c.p.c. Avviso ai creditori iscritti

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Debbono essere avvertiti dell’espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.

2. A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.

3. In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull’istanza di assegnazione o di vendita.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.