Art. 492-bis c.p.c. Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482.
2. Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare.
3. Dalla proposizione dell’istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all’articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell’ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell’istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma.
4. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l’ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante. L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.
5. Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.
6. L’ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell’articolo 388, sesto comma, del codice penale.
Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile a norma dell’articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili.
Quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma,... al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all’articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore iscrive a ruolo il processo esecutivo depositando, con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l’istanza, l’autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell’ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell’istanza.(178)(171)(173)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (144)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l’art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.
Aggiornamento (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l’art. 23, comma 9) che “Le disposizioni di cui all’articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita”.
Aggiornamento (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Aggiornamento (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Aggiornamento (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 492-bis c.p.c. disciplina la ricerca telematica dei beni da pignorare: l’accesso diretto dell’ufficiale giudiziario alle banche dati pubbliche (anagrafe tributaria con l’archivio dei rapporti finanziari, banche dati degli enti previdenziali) per individuare conti correnti, rapporti di lavoro, crediti e beni del debitore. Lo strumento risponde a un problema pratico decisivo dell’esecuzione forzata: il creditore munito di titolo spesso non conosce il patrimonio aggredibile del debitore, e le ricerche private sono costose e incomplete.
La norma è stata introdotta dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che subordinava la ricerca all’autorizzazione del presidente del tribunale; è stata ritoccata dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132. La riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) l’ha profondamente riscritta, attribuendo la ricerca direttamente all’ufficiale giudiziario su istanza del creditore munito di titolo e precetto, riservando l’autorizzazione presidenziale ai soli casi di urgenza e prevedendo la sospensione del termine di efficacia del precetto durante le ricerche. Il correttivo d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con testo in vigore dal 26 novembre 2024, ha ulteriormente precisato la disciplina, in particolare quanto agli adempimenti per l’iscrizione a ruolo in caso di sospensione del termine. Le modifiche del 2022 si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
La ricerca è oggi la via ordinaria per avviare un pignoramento presso terzi mirato, specie su conti correnti e stipendi. La fase di ricerca non ha natura esecutiva: per questo il precetto resta efficace grazie alla sospensione del termine, e l’ufficiale giudiziario esercita un controllo sulla sussistenza del titolo e sulla notificazione del precetto analogo a quello che il presidente svolge nel caso di urgenza, senza però valutare il pericolo nel ritardo.
Il creditore deve conservare e depositare con cura la documentazione che dimostra le date di istanza e di comunicazione dell’esito, perché da essa dipende la verifica del rispetto del termine di efficacia del precetto. Il pignoramento che segue la ricerca si perfeziona con la notifica del verbale da parte dell’ufficiale giudiziario; si applicano poi le regole dell’art. 543, ultimo comma, c.p.c. sull’iscrizione a ruolo e sull’udienza. Le spese della ricerca e delle attività di recupero rimaste infruttuose possono rilevare anche in sede di liquidazione dei compensi del difensore d’ufficio a carico dell’Erario.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 492-bis c.p.c. si integra con gli artt. 155-bis e seguenti disp. att. c.p.c., che individuano le banche dati, regolano l’accesso tramite i gestori quando il collegamento diretto non è operativo e disciplinano compensi e conservazione dei dati. Presuppone gli artt. 474, 480, 481 e 482 c.p.c. su titolo, precetto e termini, e rinvia agli artt. 517, 518 e 520 c.p.c. per il pignoramento mobiliare e agli artt. 543, 546 e 547 c.p.c. per l’espropriazione presso terzi. L’art. 492 c.p.c. consente all’ufficiale giudiziario di invitare il debitore a indicare beni utilmente pignorabili. La falsa o omessa indicazione del luogo in cui si trovano i beni è punita dall’art. 388, sesto comma, c.p.