Art. 492 c.p.c. Forma del pignoramento

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.

2. Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis.

3. (178)

4. Il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata..., prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.(150)(178)

5. Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione.

6. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all’articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell’articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all’articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.

7. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 499, quarto comma.

8. Comma abrogato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014. n. 162.(144)

9. Se il debitore è un imprenditore commerciale l’ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l’assistenza dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso.
Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell’accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.(144)

10. Nell’ipotesi di sospensione ai sensi dell’articolo 492-bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l’indicazione della data di deposito dell’istanza di ricerca telematica dei beni, l’autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l’indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell’articolo 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell’ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell’istanza.(171)(173)

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3”.

Aggiornamento (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3”.

Aggiornamento (113a)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l’art. 2, comma 3-quater) che la modifica di cui al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Aggiornamento (115)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l’art. 2, comma 3-sexies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006”.

Aggiornamento (116)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l’art. 2, comma 3-sexies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006”.

Aggiornamento (144)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l’art. 19, comma 6-bis) che le presenti modifiche si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.

Aggiornamento (150)

Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 ha disposto (con l’art. 4, comma 3) che la modifica del comma 3 del presente articolo si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Aggiornamento (171)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Aggiornamento (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Aggiornamento (178)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 492 c.p.c. descrive il contenuto comune del pignoramento, l’atto con cui inizia l’espropriazione forzata (art. 491 c.p.c.) e con cui i beni del debitore vengono vincolati alla soddisfazione del creditore. Le forme particolari dei singoli tipi di espropriazione (mobiliare, presso terzi, immobiliare) si aggiungono a questo nucleo, non lo sostituiscono. La norma ha una duplice funzione: da un lato costituisce il vincolo, con l’ingiunzione al debitore di astenersi da atti che sottraggano i beni alla garanzia; dall’altro informa il debitore, di regola ancora privo di difensore, delle facoltà che il processo gli riserva e degli oneri cui è soggetto, così da rendere effettivo il contraddittorio in una fase che non prevede una costituzione formale.

Il testo è stato più volte ampliato: la riforma del 2005-2006 ha introdotto gli avvertimenti e l’invito a indicare ulteriori beni; il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, ha trasferito la ricerca telematica dei beni nel nuovo art. 492-bis c.p.c.; il d.l. 3 maggio 2016, n. 59, ha aggiunto l’avvertimento sul termine di proponibilità dell’opposizione all’esecuzione. Il testo vigente, in vigore dal 26 novembre 2024, risente del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 36, che ha coordinato l’ultimo comma con la nuova disciplina della ricerca telematica, e del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, art. 3, comma 7, lett. g), che ha riscritto l’invito del secondo comma includendo l’indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio digitale speciale.

Contenuto della disposizione

  • Ingiunzione (primo comma): l’ufficiale giudiziario ingiunge al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni assoggettati all’espropriazione e i loro frutti. È l’elemento costitutivo del pignoramento; la sua mancanza impedisce la nascita del vincolo.
  • Invito a dichiarare la residenza o eleggere domicilio (secondo comma): il debitore è invitato a dichiarare la residenza o eleggere domicilio in un comune del circondario, oppure a indicare un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che in mancanza le notificazioni e comunicazioni successive saranno eseguite presso la cancelleria, salvo quanto previsto dall’art. 149-bis c.p.c.
  • Avvertimento sulla conversione (terzo comma): il debitore può chiedere, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., di sostituire ai beni pignorati una somma pari al dovuto, depositando l’istanza prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, insieme a una somma non inferiore a un sesto del credito.
  • Avvertimento sull’opposizione (terzo comma): l’opposizione all’esecuzione è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione, salvo che si fondi su fatti sopravvenuti o l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa non imputabile (art. 615, secondo comma, c.p.c.).
  • Invito a indicare ulteriori beni (commi dal quarto al settimo): se i beni pignorati appaiono insufficienti o di lunga liquidazione, l’ufficiale giudiziario invita il debitore a indicare altri beni pignorabili, i luoghi in cui si trovano o i terzi debitori, avvertendolo delle sanzioni per la dichiarazione omessa o falsa. La dichiarazione è verbalizzata e i beni mobili indicati si considerano pignorati dal momento della dichiarazione, anche ai fini dell’art. 388 c.p. Lo stesso meccanismo è attivabile dal creditore procedente quando, per effetto degli interventi, il compendio sia divenuto insufficiente.
  • Debitore imprenditore: su istanza del creditore, l’ufficiale giudiziario nomina un commercialista, un avvocato o un notaio per l’esame delle scritture contabili, al fine di individuare beni e crediti pignorabili; se emergono beni non dichiarati, le spese sono poste a carico del debitore con provvedimento che costituisce titolo esecutivo.
  • Ricerca telematica (ultimo comma): quando il pignoramento segue l’istanza di ricerca con modalità telematiche ex art. 492-bis c.p.c., l’atto deve indicare la data di deposito dell’istanza, l’eventuale autorizzazione presidenziale e la data di comunicazione del verbale o del rigetto.

Profili applicativi

Mancanza dell’ingiunzione e della notifica. L’ingiunzione è l’atto che dà esistenza al pignoramento. Se l’ufficiale giudiziario non rinviene beni e non pronuncia l’ingiunzione, il pignoramento mobiliare non viene ad esistenza (verbale negativo) e il processo esecutivo non inizia, pur restando l’attività idonea a interrompere la prescrizione come atto di messa in mora. Nell’espropriazione presso terzi la mancata o inesistente notificazione dell’atto al debitore rende inesistente il pignoramento, senza possibilità di sanatoria per la proposizione dell’opposizione o per la conoscenza acquisita altrimenti; la mancanza di uno degli elementi interni dell’atto, invece, dà luogo a nullità deducibile con l’opposizione agli atti esecutivi nel termine dell’art. 617 c.p.c.

Avvertimenti. Gli avvertimenti del terzo comma presidiano facoltà soggette a decadenza (conversione, opposizione all’esecuzione) in una fase in cui il debitore è di regola senza difensore: la loro omissione è quindi idonea a riflettersi sulla validità dell’atto, a differenza dell’avvertimento del precetto sulle procedure di sovraindebitamento, la cui mancanza non produce nullità. Nella riscossione coattiva ex art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l’invito a eleggere domicilio e l’avvertimento sulla conversione sono ritenuti incompatibili con l’ordine di pagamento diretto rivolto al terzo.

Elezione di domicilio. L’invito del secondo comma è posto a tutela del creditore e della speditezza del processo. Se il debitore elegge domicilio presso un procuratore munito di procura generale alle liti, senza limitazioni univoche, gli atti successivi, compreso il pignoramento in estensione, sono validamente notificati presso quel domicilio.

Beni in comunione legale. Quando il creditore particolare di un coniuge pignora un bene in comunione, la notifica dell’atto all’altro coniuge ha di regola natura di semplice avviso; se però l’atto contiene l’ingiunzione, gli inviti e gli avvertimenti dell’art. 492 c.p.c., il coniuge non debitore assume la veste di esecutato e i suoi creditori personali possono intervenire.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, ord. 23 dicembre 2021, n. 41386: se l’ufficiale giudiziario non rinviene beni pignorabili e non pronuncia l’ingiunzione ex art. 492 c.p.c., la fattispecie del pignoramento mobiliare non viene ad esistenza e il processo esecutivo non inizia; l’accesso, con esibizione di titolo e precetto, vale però come atto interruttivo istantaneo della prescrizione se giunto a conoscenza del debitore.
  • Cassazione civile, sez. III, 26 luglio 2022, n. 23343: gli avvertimenti del secondo e terzo comma dell’art. 492 c.p.c. riguardano facoltà processuali soggette a decadenza e sono posti a presidio del debitore privo di difensore, sicché la loro mancanza può condurre a una sanzione processuale; diversa è la sorte dell’avvertimento del precetto sulle procedure di composizione della crisi, la cui omissione non determina nullità.
  • Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 2023, n. 32804: nell’espropriazione presso terzi la notificazione dell’atto al debitore segna l’inizio del processo esecutivo; la sua mancanza o inesistenza determina l’inesistenza del pignoramento, non sanabile dall’opposizione agli atti esecutivi o dalla conoscenza aliunde della procedura, e l’opposizione contro l’ordinanza di assegnazione non è tardiva.
  • Cassazione civile, sez. III, 1 maggio 2025, n. 11481: nell’espropriazione di beni in comunione legale la notifica del pignoramento al coniuge non debitore è una semplice denuntiatio, ma se l’atto reca l’ingiunzione, gli avvisi e gli avvertimenti dell’art. 492 c.p.c. il coniuge assume la posizione di esecutato e i suoi creditori personali possono intervenire sulla quota di ricavato di sua spettanza.
  • Cassazione civile, sez. III, 23 agosto 2025, n. 23756: l’invito a eleggere domicilio del secondo comma è previsto a tutela del creditore e della speditezza del procedimento; in assenza di limitazioni univoche nella procura generale alle liti correlata all’elezione, è valida la notificazione del pignoramento in estensione eseguita presso il procuratore domiciliatario.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 10 settembre 2026, n. 25217: nel pignoramento presso terzi dell’agente della riscossione ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 l’invito a eleggere domicilio e l’avvertimento sulla conversione previsti dall’art. 492 c.p.c. sono incompatibili con l’ordine di pagamento diretto, che produce effetto satisfattivo immediato senza l’intervento del giudice dell’esecuzione.

Rapporti con altre norme

L’art. 492 c.p.c. si colloca tra l’art. 491 c.p.c., che fa iniziare l’espropriazione con il pignoramento, e l’art. 492-bis c.p.c. sulla ricerca telematica dei beni. Gli avvertimenti rinviano all’art. 495 c.p.c. sulla conversione e all’art. 615, secondo comma, c.p.c. sul limite temporale dell’opposizione all’esecuzione. Le forme particolari sono dettate dagli artt. 513 e seguenti c.p.c. per i mobili, 543 c.p.c. per i crediti presso terzi e 555 c.p.c. per gli immobili; l’art. 499 c.p.c. regola l’intervento dei creditori, cui si collega la facoltà del settimo comma. Sul piano sostanziale l’art. 2913 c.c. sancisce l’inefficacia degli atti di disposizione dei beni pignorati, mentre l’art. 388 c.p. punisce la sottrazione dei beni e la violazione degli obblighi del custode. L’art. 149-bis c.p.c. e la disciplina del domicilio digitale completano le regole sulle notificazioni successive.