Art. 355 c.p.c. Provvedimenti sulla querela di falso
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Se nel giudizio d’appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.