Art. 354 c.p.c. Rimessione al primo giudice

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il giudice d’appello, se dichiara la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell’articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.

2. Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

3. Se il giudice d’appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell’articolo 356.(171)(173)

Testo in vigore dal 1° gennaio 2023

Note di aggiornamento

Aggiornamento (171)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 35, comma 5) che “Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023”.

Aggiornamento (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”;
- (con l’art. 35, comma 4) che “Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 354 c.p.c. regola la rimessione della causa al primo giudice. Il nostro appello ha natura sostitutiva: il giudice di secondo grado, anche quando accerta un vizio della sentenza o del procedimento di primo grado, di regola decide direttamente il merito. La rimessione costituisce un’eccezione, ammessa solo nei casi in cui il vizio ha impedito alla parte di difendersi nel primo grado, sicché decidere subito in appello la priverebbe di un intero grado di giudizio. Le ipotesi sono tassative e non suscettibili di applicazione analogica.

L’articolo è stato interamente sostituito dall’art. 3, comma 26, lett. n), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023 (art. 35, comma 4, del decreto, come sostituito dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197). La riforma ha abrogato l’art. 353 c.p.c. e ha eliminato la rimessione per riforma della sentenza sulla giurisdizione e per riforma della sentenza che aveva dichiarato l’estinzione: in questi casi il giudice d’appello oggi trattiene la causa, ammettendo le parti alle attività che sarebbero precluse.

Contenuto della disposizione

Casi di rimessione (primo comma). Il giudice d’appello rimette la causa al primo giudice, con sentenza, quando:

  • dichiara la nullità della notificazione dell’atto introduttivo;
  • riconosce che doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario;
  • riconosce che non doveva essere estromessa una parte;
  • dichiara la nullità della sentenza di primo grado per difetto di sottoscrizione del giudice (art. 161, secondo comma, c.p.c.).

Riassunzione (secondo comma). Le parti devono riassumere il processo davanti al primo giudice nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza; il termine è interrotto se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione.

Trattenimento della causa (terzo comma). Se il giudice d’appello afferma la giurisdizione negata in primo grado o dichiara la nullità di altri atti, decide egli stesso: ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell’art. 356 c.p.c.

Profili applicativi

Tassatività. Ogni altro vizio del primo grado, come l’erronea scelta del rito, la violazione del contraddittorio su singoli atti o l’incompetenza, non comporta la rimessione. La censura in cassazione volta solo a ottenere la rimessione fuori da questi casi è inammissibile per difetto di interesse se il giudice d’appello ha comunque deciso il merito.

Inesistenza della notificazione. La rimessione presuppone una notificazione nulla. Se la notificazione è inesistente il rapporto processuale non è mai sorto: il giudice d’appello dichiara la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, ma non rimette la causa.

Cumulo di domande. Quando il vizio riguarda solo una delle domande cumulate, ad esempio perché il litisconsorzio necessario sussiste per la domanda di condanna a un facere e non per quella risarcitoria, il giudice d’appello separa le cause, rimette la sola causa viziata e decide le altre.

Spese. Con la sentenza di rimessione il giudice d’appello chiude il processo davanti a sé e deve provvedere sulle spese del grado, ponendole a carico della parte che ha dato causa alla nullità.

Disciplina transitoria. Per gli appelli proposti fino al 28 febbraio 2023 continua ad applicarsi il testo previgente, insieme all’art. 353 c.p.c.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, ord. 29 luglio 2026, n. 24203: la rimessione al primo giudice ricorre solo nei casi tassativi previsti dalla legge; l’omesso mutamento del rito nelle controversie locatizie non vi rientra e rileva solo se la parte indica il concreto pregiudizio subito al proprio diritto di difesa.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 22 giugno 2026, n. 21214: il giudice d’appello che rilevi non la nullità ma l’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo non può rimettere la causa al primo giudice, ipotesi tassativa, e deve limitarsi a dichiarare la nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 18 giugno 2026, n. 20676: è inammissibile per difetto di interesse il motivo che lamenta l’omessa declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per un vizio estraneo alle ipotesi tassative di rimessione, se il giudice d’appello ha deciso nel merito tutte le questioni controverse.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 24 giugno 2025, n. 16889: in presenza di due domande distinte, una con litisconsorzio necessario e l’altra con litisconsorzio facoltativo tra i coobbligati, il giudice d’appello deve rimettere al primo giudice solo la causa viziata dalla mancata integrazione del contraddittorio e trattenere e decidere l’altra.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 17 giugno 2026, n. 20288: il giudice d’appello che rimette la causa al primo giudice deve provvedere sulle spese del secondo grado, a carico della parte che ha dato causa alla nullità, e può decidere anche su quelle di primo grado se ha elementi per individuare il responsabile dell’irregolarità.

Rapporti con altre norme

L’art. 354 c.p.c. presuppone l’art. 161 c.p.c. sulla conversione delle nullità in motivi di impugnazione e l’art. 102 c.p.c. sul litisconsorzio necessario; si collega all’art. 331 c.p.c. sull’integrazione del contraddittorio in appello e all’art. 356 c.p.c. sulla rinnovazione degli atti. Il termine di riassunzione si coordina con gli artt. 125 disp. att. c.p.c. e 307 c.p.c. sull’estinzione. Per la giurisdizione rileva l’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sulla translatio iudicii; per le notificazioni nulle l’art. 160 c.p.c. e, nel primo grado, l’art. 291 c.p.c. La disciplina transitoria è nell’art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.