Art. 345 c.p.c. Domande ed eccezioni nuove

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

2. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio.

3. Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo... che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.(125)(67)(72)

Testo in vigore dal 12 agosto 2012

Note di aggiornamento

Aggiornamento (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:
- (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.”;
- (con l’art. 92, comma 2) che “Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994.”

Aggiornamento (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:
- (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.”;
- (con l’art. 92, comma 2) che “Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995.”

Aggiornamento (125)

La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l’art. 58, comma 2) che “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 345 c.p.c. stabilisce il divieto dei nova in appello: nel secondo grado non possono essere proposte domande nuove, nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio, nuovi mezzi di prova e nuovi documenti. La norma configura l’appello come revisio prioris instantiae, cioè come riesame della controversia nei limiti in cui è stata definita in primo grado, e non come un nuovo giudizio in cui la causa possa essere ampliata. Le ragioni sono la tutela del doppio grado di giurisdizione, che sarebbe eluso se nuovi temi venissero decisi per la prima volta in appello, la parità delle parti e la concentrazione del processo.

La disciplina ha conosciuto un progressivo irrigidimento. Il testo originario, sostituito dalla l. 14 luglio 1950, n. 581, consentiva nuove eccezioni e prove salvo conseguenze sulle spese; la l. 26 novembre 1990, n. 353 ha introdotto il divieto generale. La l. 18 giugno 2009, n. 69 (art. 46, comma 18) ha esteso espressamente il divieto ai nuovi documenti. Il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. in l. 7 agosto 2012, n. 134 (art. 54), ha infine soppresso l’eccezione dei mezzi di prova ritenuti indispensabili dal collegio, lasciando come unica deroga la causa non imputabile.

Contenuto della disposizione

  • Domande nuove (primo comma): sono inammissibili e vanno dichiarate tali d’ufficio. Sono ammessi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata e il risarcimento dei danni sofferti dopo di essa.
  • Eccezioni nuove (secondo comma): sono precluse quelle in senso stretto, riservate alla parte (prescrizione, annullabilità, compensazione); sono ammesse quelle rilevabili d’ufficio.
  • Prove e documenti nuovi (terzo comma): non sono ammessi, salvo che la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrre in primo grado per causa a essa non imputabile. Può sempre essere deferito il giuramento decisorio.

Profili applicativi

Quando una domanda è nuova. È nuova la domanda che altera anche uno solo degli elementi identificativi di quella originaria, introducendo un petitum diverso e più ampio o una causa petendi fondata su un fatto costitutivo radicalmente diverso, con un nuovo tema di indagine. Non è nuova la diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti, né la riduzione della domanda. Il passaggio dalla domanda di adempimento a quella di risoluzione, consentito dall’art. 1453, secondo comma, c.c. anche in appello, si estende alle conseguenti domande di risarcimento e di restituzione, purché fondate sullo stesso inadempimento.

Danni successivi. La domanda dei danni sofferti dopo la sentenza è ammessa solo se in primo grado era stata proposta un’azione risarcitoria e i nuovi danni derivano dalla stessa causa e sono della stessa natura.

Eccezioni in senso lato. I fatti impeditivi, modificativi o estintivi che risultano dagli atti possono essere rilevati d’ufficio anche in appello, se la legge non ne riserva l’allegazione alla parte; la distinzione tra eccezioni in senso stretto e in senso lato è quindi decisiva per la difesa dell’appellante.

Documenti. Dopo la riforma del 2012, per gli appelli soggetti al testo vigente, anche il documento decisivo è inammissibile se la parte non prova l’impossibilità incolpevole di produrlo prima; la prova grava su chi produce e deve riguardare circostanze concrete (documento formato successivamente, conoscenza sopravvenuta, impedimento). Il criterio dell’indispensabilità resta rilevante solo per gli appelli regolati dal testo previgente.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 7 maggio 2013, n. 10531: l’eccezione in senso lato, come la limitazione di responsabilità dell’erede beneficiato, è rilevabile d’ufficio se risulta dagli atti, anche se la parte interessata non l’ha allegata.
  • Cassazione civile, sez. II, 19 agosto 2026, n. 24716: per gli appelli iniziati dopo il d.l. n. 83 del 2012 la produzione di documenti, anche decisivi, è preclusa salvo la prova dell’impossibilità incolpevole di produrli in primo grado; non opera più il criterio dell’indispensabilità.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 24 luglio 2026, n. 24027: è nuova la domanda che introduce un petitum diverso o una causa petendi fondata su un fatto costitutivo radicalmente diverso; la facoltà di passare dall’adempimento alla risoluzione si estende a risarcimento e restituzione, purché i fatti dedotti coincidano con quelli originari.
  • Cassazione civile, sez. III, 7 aprile 2026, n. 8603: la Corte ha respinto in parte e dichiarato inammissibile in parte il motivo rivolto contro la sentenza d’appello che, applicando il primo comma, aveva limitato l’esame ai danni successivi aventi la stessa fonte e la stessa natura di quelli dedotti in primo grado, escludendo le ulteriori voci prospettate solo nel gravame.

Rapporti con altre norme

L’art. 345 c.p.c. va letto con l’art. 342 c.p.c. (forma dell’appello e specificità dei motivi), con l’art. 346 c.p.c. (riproposizione delle domande e delle eccezioni non accolte) e con l’art. 437 c.p.c., che nel rito del lavoro mantiene una regola propria sulle prove indispensabili. Le preclusioni di primo grado sono fissate dagli artt. 163, 167, 171-ter e 183 c.p.c.; la rimessione in termini è regolata dall’art. 153 c.p.c. e il rilievo officioso dall’art. 112 c.p.c. Sul piano sostanziale vengono in rilievo l’art. 1453, secondo comma, c.c., gli artt. 2938 e 1442 c.c. (eccezioni riservate alla parte) e gli artt. 2736 e seguenti c.c. sul giuramento.