Art. 344 c.p.c. Intervento in appello

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Nel giudizio d’appello è ammesso soltanto l’intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell’articolo 404.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.