Art. 342 c.p.c. Forma dell’appello

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell’articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l’appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

2. (178)

3. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero.(171)(173)

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:
- (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.”;
- (con l’art. 92, comma 2) che “Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994.”

Aggiornamento (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:
- (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.”;
- (con l’art. 92, comma 2) che “Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995.”

Aggiornamento (136)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l’art. 54, comma 2) che la presente modifica si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

Aggiornamento (171)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 35, comma 5) che “Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023”.

Aggiornamento (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”;
- (con l’art. 35, comma 4) che “Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”.

Aggiornamento (178)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 342 c.p.c. disciplina la forma dell’atto di appello nel processo ordinario di cognizione. L’appello è il mezzo di impugnazione a carattere devolutivo con cui la parte soccombente chiede al giudice superiore il riesame della controversia decisa in primo grado; la norma stabilisce come deve essere introdotto e quale contenuto minimo deve avere perché il giudice possa individuare con precisione le parti della sentenza contestate e le ragioni del dissenso.

La disposizione è stata più volte riscritta. Il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto la cosiddetta motivazione specifica a pena di inammissibilità. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha riformulato il primo comma, richiedendo che l’appello sia motivato in modo chiaro, sintetico e specifico e che, per ciascun motivo, individui il capo di decisione impugnato; le nuove regole sulle impugnazioni si applicano a quelle proposte dopo il 28 febbraio 2023 (art. 35, quarto comma, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197). Il primo comma è stato infine nuovamente riformulato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo), con testo in vigore dal 26 novembre 2024.

Contenuto della disposizione

  • Forma: l’appello si propone con citazione contenente le indicazioni dell’art. 163 c.p.c.; nelle controversie di lavoro e in quelle assoggettate al relativo rito l’appello si propone invece con ricorso, secondo l’art. 434 c.p.c.
  • Motivazione: l’atto deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico.
  • Contenuto di ciascun motivo, a pena di inammissibilità: l’individuazione dello specifico capo della decisione impugnato e, in relazione a esso, le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate con la loro rilevanza ai fini della decisione.
  • Termini a comparire: tra la notificazione della citazione e la prima udienza devono intercorrere termini liberi non inferiori a novanta giorni, o a centocinquanta se la notificazione avviene all’estero.

L’appello va proposto nei termini dell’art. 325 c.p.c. (trenta giorni dalla notificazione della sentenza) o, in mancanza di notificazione, dell’art. 327 c.p.c. (sei mesi dalla pubblicazione). L’appellato si costituisce secondo l’art. 343 c.p.c., proponendo nella comparsa l’eventuale appello incidentale.

Profili applicativi

La specificità richiesta dalla norma non impone formule sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di sentenza: occorrono una parte volitiva, che indichi i capi e i punti contestati, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni del primo giudice. L’appello resta un giudizio di riesame nel merito (revisio prioris instantiae), distinto dalle impugnazioni a critica vincolata come il ricorso per cassazione.

Gli errori più frequenti sono la mera riproposizione delle difese di primo grado senza confronto con la motivazione della sentenza, la contestazione indistinta dell’intera decisione e l’omessa indicazione della rilevanza della violazione di legge sull’esito della lite. L’inammissibilità per difetto di specificità è dichiarata con sentenza; il filtro dell’art. 348-bis c.p.c., come riformato, consente inoltre la definizione accelerata degli appelli manifestamente infondati o inammissibili.

Le questioni non accolte o assorbite in primo grado vanno riproposte ai sensi dell’art. 346 c.p.c., mentre le nuove domande, eccezioni e prove incontrano i divieti dell’art. 345 c.p.c.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 16 novembre 2017, n. 27199: gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo del 2012, richiedono a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e delle relative doglianze, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza forme sacramentali né progetto alternativo di decisione, data la natura di revisio prioris instantiae dell’appello.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 5 dicembre 2023, n. 33954: il motivo d’appello che investe direttamente e con argomentazioni puntuali la questione decisa dal primo giudice soddisfa i requisiti di forma e contenuto dell’art. 342 c.p.c., secondo l’interpretazione del 2017; la valutazione di non inammissibilità ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. non è ulteriormente sindacabile.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 31 luglio 2026, n. 24285: è errata la declaratoria di inammissibilità dell’appello che individua con precisione la statuizione censurata e le ragioni della riforma richiesta; nel caso, l’appellante aveva contestato la liquidazione del danno al netto dell’IVA indicando il capo e le ragioni del dissenso, e la sentenza è stata cassata.
  • Cassazione civile, sez. II, 26 giugno 2026, n. 21839: poiché l’appello ha carattere devolutivo pieno, il requisito di specificità è soddisfatto anche da un’esposizione sommaria delle ragioni di fatto e di diritto, purché siano indicati i punti e i capi impugnati e, pur succintamente, le ragioni della richiesta di riforma, così da precisare contenuto e portata delle censure.

Rapporti con altre norme

L’art. 339 c.p.c. individua le sentenze appellabili; gli artt. 325 e 327 c.p.c. i termini; l’art. 343 c.p.c. la costituzione dell’appellato e l’appello incidentale; gli artt. 345 e 346 c.p.c. i nova e la riproposizione delle questioni. L’art. 348-bis c.p.c. regola l’inammissibilità e la manifesta infondatezza; l’art. 350 c.p.c. la trattazione; gli artt. 353 e 354 c.p.c. i casi di rimessione al primo giudice. Per il rito del lavoro vale l’art. 434 c.p.c.; l’art. 163 c.p.c. fissa il contenuto della citazione richiamato dalla norma; l’art. 121 c.p.c. e l’art. 46 disp. att. c.p.c. ispirano il dovere di chiarezza e sinteticità degli atti.