Art. 149-bis c.p.c. Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall’ufficiale giudiziario
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.(171)(173)
2. Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette il duplicato informatico o copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.(178).
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato.
4. (178)
5. L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato.
6. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
7. Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.
8. Se la notificazione nei modi di cui al primo e al secondo comma non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita con le altre modalità previste dalla presente sezione. Se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’ufficiale giudiziario la esegue mediante inserimento dell’atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata.
9. (178)(153)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (153)
Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 come modificato dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 ha disposto (con l’art. 60, comma 9) che “In deroga all’articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.
Aggiornamento (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Aggiornamento (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Aggiornamento (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 149-bis c.p.c. disciplina la notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario a mezzo posta elettronica certificata. La norma traduce nel codice il passaggio al processo telematico: il documento informatico sostituisce la copia cartacea e la consegna avviene nella casella digitale del destinatario, con garanzie di certezza assicurate dalle ricevute generate dai gestori. La finalità resta quella di ogni notificazione: porre il destinatario in condizione di conoscere effettivamente l’atto.
L’articolo è stato inserito dall’art. 4, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha aggiunto il riferimento agli indirizzi “comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni”. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (art. 3, comma 11, lett. e) ha modificato la rubrica e sostituito il primo comma, che in origine consentiva la notificazione via PEC “se non è fatto espresso divieto dalla legge”. Il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (art. 3, comma 1, lett. q) ha inserito il riferimento al duplicato informatico, riscritto il terzo comma sul perfezionamento e aggiunto il settimo comma; secondo l’art. 7 del decreto, le modifiche si applicano ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
La casella piena. Nel regime anteriore alla riforma del 2024 il terzo comma faceva perfezionare la notifica quando il gestore “rende disponibile” il documento nella casella del destinatario. Le Sezioni Unite hanno escluso che la mancata consegna per saturazione della casella equivalga a consegna: occorre la ricevuta di avvenuta consegna, e il notificante deve riattivare tempestivamente il procedimento nelle forme ordinarie. Il nuovo testo codifica la regola della ricevuta di consegna e introduce, per il caso di causa imputabile al destinatario, il meccanismo del portale, che evita al notificante l’onere di ripartire da capo.
Comunicazioni di cancelleria. L’ultimo comma è richiamato dall’art. 136 c.p.c. anche per le comunicazioni del cancelliere: in caso di mancata consegna imputabile, la comunicazione si considera eseguita secondo il medesimo criterio del decimo giorno, con evidenti riflessi sulla decorrenza dei termini processuali.
Rapporti con le notifiche degli avvocati. Le notificazioni telematiche eseguite direttamente dagli avvocati restano regolate dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53; la giurisprudenza ha però spesso ragionato in parallelo con l’art. 149-bis c.p.c. Il difensore non può limitare l’uso del proprio indirizzo PEC alle sole comunicazioni di cancelleria.
Verifiche pratiche. Prima di chiedere la notifica telematica occorre controllare che l’indirizzo provenga da un pubblico elenco valido ai fini processuali; il deposito delle ricevute e della relata è indispensabile per provare il perfezionamento, specie quando dalla notifica decorre un termine breve.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 149-bis c.p.c. integra la disciplina generale delle notificazioni (artt. 137 e seguenti c.p.c.) e richiama l’art. 148 c.p.c. per il contenuto della relata. L’art. 136 c.p.c. ne estende l’ultimo comma alle comunicazioni di cancelleria e l’art. 170 c.p.c. alle notificazioni nel corso del procedimento. Per le notifiche degli avvocati rilevano gli artt. 3-bis e 3-ter della legge n. 53 del 1994; per i pubblici elenchi e il domicilio digitale, gli artt. 16-ter e 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012 e l’art. 3-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Dal perfezionamento della notifica della sentenza decorrono i termini brevi degli artt. 325 e 326 c.p.c.