Art. 140 c.p.c. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.(128)

Testo in vigore dal 21 gennaio 2010

Note di aggiornamento

Aggiornamento (128)

La Corte Costituzionale con sentenza 11-14 gennaio 2010 n. 3 (in G.U. 1a s.s. 20/01/2010 n. 3) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 140 c.p.c. appartiene alla sezione IV del capo I del titolo VI del libro primo, dedicata alle comunicazioni e alle notificazioni, e disciplina il caso in cui l’ufficiale giudiziario, recatosi nel luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario, non riesca a consegnare la copia dell’atto né a lui personalmente né alle persone indicate dall’art. 139 c.p.c. La norma realizza un equilibrio tra l’interesse del notificante a non vedere paralizzata l’azione dalla momentanea assenza o dal rifiuto altrui e il diritto di difesa del destinatario, al quale va assicurata almeno la concreta possibilità di conoscere l’atto.

Il testo è rimasto invariato nella formulazione letterale, ma è stato inciso dalla Corte costituzionale con la sentenza 14 gennaio 2010, n. 3, che ha dichiarato illegittima la disposizione nella parte in cui faceva perfezionare la notifica, per il destinatario, con la sola spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione. Per questo il testo vigente è indicato come in vigore dal 21 gennaio 2010. La riforma del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 non ha toccato l’articolo, ma ne ha ridotto lo spazio applicativo, rafforzando la preferenza per la notificazione telematica nei confronti dei destinatari muniti di domicilio digitale.

Contenuto della disposizione

Il procedimento presuppone la cosiddetta irreperibilità relativa: il destinatario risiede, dimora o ha domicilio nel luogo indicato, ma la consegna non è possibile per la sua temporanea assenza, per l’assenza o l’incapacità delle persone abilitate a ricevere l’atto, oppure per il loro rifiuto. Diversa è l’irreperibilità assoluta, che ricorre quando non si conosce affatto il luogo di residenza, dimora o domicilio nonostante ricerche diligenti, e che conduce alla notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c.

La sequenza prescritta si compone di tre adempimenti, tutti necessari:

  • deposito della copia dell’atto nella casa comunale del luogo in cui la notificazione deve eseguirsi;
  • affissione dell’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario;
  • invio di una raccomandata con avviso di ricevimento che dà notizia del deposito (la cosiddetta raccomandata informativa).

Per effetto della sentenza n. 3 del 2010 opera la scissione soggettiva dei momenti di perfezionamento: per il notificante la notificazione si perfeziona con il compimento delle formalità a suo carico, e da quel momento sono salvi i termini che egli doveva rispettare; per il destinatario si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla sua spedizione, se la ricezione non avviene prima. Da tale data decorrono, a carico del destinatario, i termini per costituirsi, opporsi o impugnare.

L’ufficiale giudiziario deve dare atto nella relazione di notificazione delle ragioni della mancata consegna e di ciascuno degli adempimenti compiuti; le attestazioni relative alle attività da lui svolte e ai fatti avvenuti in sua presenza fanno fede fino a querela di falso.

Profili applicativi

La questione pratica di maggior rilievo riguarda la prova del perfezionamento. Il notificante che intenda far valere la notificazione deve produrre in giudizio non solo la relata, ma anche l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, sottoscritto dal destinatario o da persona abilitata, ovvero recante l’attestazione dell’agente postale circa la compiuta giacenza. La sola ricevuta di spedizione non basta. L’avviso di ricevimento è considerato parte integrante della relazione di notificazione, perché solo esso consente di verificare che l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Frequente è il contenzioso sulle cartelle di pagamento e sugli atti tributari: dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, nei casi di irreperibilità relativa anche la notificazione della cartella segue le regole dell’art. 140 c.p.c., con la conseguenza che l’agente della riscossione deve documentare la ricezione della raccomandata informativa.

Errori ricorrenti sono: ricorrere all’art. 140 c.p.c. quando il destinatario si è trasferito altrove (ipotesi che impone nuove ricerche e, se infruttuose, l’art. 143 c.p.c.); omettere uno dei tre adempimenti; computare i termini a carico del destinatario dalla data di spedizione della raccomandata. La notificazione eseguita nel luogo risultante dai registri anagrafici è di regola valida, ma il destinatario può dimostrare di essersi trasferito e che il notificante ne era o doveva esserne a conoscenza.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 15 aprile 2021, n. 10012: nella notificazione a mezzo del servizio postale, quando l’atto non viene consegnato per rifiuto, temporanea assenza del destinatario o assenza e inidoneità di altre persone, la prova del perfezionamento può essere data solo producendo l’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito, non essendo sufficiente la prova della spedizione; la soluzione si fonda su una lettura costituzionalmente orientata alla luce degli artt. 24 e 111 Cost.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 14 ottobre 2025, n. 27467: il regime dell’art. 140 c.p.c., come risultante dalla pronuncia additiva della Corte costituzionale, fa coincidere il perfezionamento per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa, idoneo a garantire la conoscibilità del deposito; tale regime, pur diverso da quello della notifica postale, non è irragionevole, e la compiuta giacenza della raccomandata non ritirata fa operare la presunzione di conoscenza.
  • Cassazione civile, sez. V tributaria, 12 maggio 2026, n. 13776: nella notificazione della cartella di pagamento in caso di irreperibilità relativa si applica l’art. 140 c.p.c., sicché occorrono tutti gli adempimenti ivi previsti, compresa l’effettiva ricezione della raccomandata informativa; per le notifiche anteriori alla sentenza costituzionale n. 258 del 2012 resta necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento, data l’efficacia retroattiva delle pronunce additive; in mancanza di tale prova l’atto successivo va annullato.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 13 aprile 2026, n. 9330: la Corte ha dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso proposto oltre il termine breve decorrente da una notifica eseguita con le formalità dell’art. 140 c.p.c. e ritualmente documentata, ribadendo che l’avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa è parte integrante della relazione di notificazione.

Rapporti con altre norme

L’art. 140 c.p.c. presuppone il fallimento della consegna secondo gli artt. 138 e 139 c.p.c. e si distingue dall’art. 143 c.p.c., riservato all’irreperibilità assoluta. Per le persone giuridiche e gli enti l’art. 145 c.p.c. rinvia, in ultima istanza, alle forme degli artt. 140 e 143 c.p.c. nei confronti del legale rappresentante. La notificazione a mezzo posta dell’atto giudiziario segue invece l’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, con un meccanismo analogo (avviso di giacenza e comunicazione di avvenuto deposito) ma non coincidente quanto al momento perfezionativo. La nullità della notificazione è regolata dagli artt. 156 e 160 c.p.c. ed è sanata dal raggiungimento dello scopo, in particolare dalla costituzione del destinatario. Nel processo tributario e nella riscossione il rinvio all’art. 140 c.p.c. opera tramite l’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e l’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.