Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

2. Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero.

3. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.(70)

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Note di aggiornamento

Aggiornamento (31)

La Corte Costituzionale con sentenza 1-2 febbraio 1978 n. 10 (in G.U. 1a s.s. 08/02/1978 n. 39) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 143, ultimo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede, per quanto attiene alla operatività della notifica nei confronti del destinatario dell’atto da notificare, nei casi previsti dal precedente art. 142, che la sua applicazione sia subordinata alla accertata impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, recante nuove disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari”

Aggiornamento (70)

La Corte Costituzionale con sentenza 21 febbraio- 3 marzo 1994 n. 69 (in G.U. 1a s.s. 09/03/1994 n. 11) ha dichiaratato “l’illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all’estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell’osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 143 c.p.c. disciplina la notificazione alla persona di cui non sono conosciuti residenza, dimora e domicilio, la cosiddetta irreperibilità assoluta. È una forma residuale e di mera conoscibilità legale: l’atto non giunge nella sfera del destinatario, ma viene depositato presso un ufficio pubblico, e la notificazione si considera eseguita per finzione di legge. Proprio per il sacrificio che impone al diritto di difesa (art. 24 Cost.), la norma è applicabile solo quando sia davvero impossibile individuare il luogo in cui raggiungere il destinatario con le forme ordinarie degli artt. 138, 139 e 140 c.p.c.

Il testo vigente è in vigore dal 1° gennaio 2004, quando il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) ha eliminato l’affissione di una copia all’albo dell’ufficio giudiziario. Sulla disposizione è intervenuta più volte la Corte costituzionale: con la sentenza 2 febbraio 1978, n. 10, ha subordinato il ricorso a queste forme, per i residenti all’estero, all’impossibilità di notificare secondo le convenzioni internazionali e la disciplina consolare; con la sentenza 3 marzo 1994, n. 69, ha stabilito che la notificazione all’estero del sequestro si perfezioni, per il notificante, con il tempestivo compimento delle formalità a suo carico.

Contenuto della disposizione

I presupposti sono due: l’ignoranza di residenza, dimora e domicilio del destinatario e l’assenza di un procuratore generale o speciale ai sensi dell’art. 77 c.p.c., al quale altrimenti l’atto andrebbe consegnato. Le forme sono graduate:

  • deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza del destinatario;
  • se questa è ignota, deposito nella casa comunale del luogo di nascita;
  • se non sono noti né l’una né l’altro, consegna di copia al pubblico ministero.

La notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo al compimento delle formalità; la stessa regola vale per le notificazioni all’estero previste dai primi due commi dell’art. 142 c.p.c.

L’ignoranza rilevante non è quella meramente soggettiva del notificante o dell’ufficiale giudiziario, né basta un certificato anagrafico che indichi il destinatario come trasferito per ignota destinazione: occorre che l’ignoranza non sia superabile con le indagini esigibili secondo l’ordinaria diligenza, valutata con criteri di normalità e buona fede.

Profili applicativi

Le ricerche minime comprendono di regola la verifica anagrafica e le informazioni nel luogo dell’ultima residenza conosciuta (vicini, portiere), cioè nelle direzioni in cui è ragionevole che il destinatario abbia lasciato notizie. Non è invece richiesto di compiere ogni indagine astrattamente utile, anche costosa o lunga. Per i cittadini italiani all’estero occorre consultare l’AIRE e, in mancanza di risultati, l’ufficio consolare competente, prima di passare alle forme dell’art. 143 c.p.c.

Le ricerche devono risultare dalla relazione dell’ufficiale giudiziario in modo specifico. La relata fa piena prova fino a querela di falso solo per gli elementi positivi (attività compiute e fatti avvenuti in presenza dell’ufficiale), non per le attestazioni negative, come l’ignoranza della nuova residenza; formule generiche, del tipo “sconosciuto alle persone interpellate”, senza indicazione delle fonti, non dimostrano ricerche effettive.

Il destinatario può contestare la notificazione dimostrando che il notificante conosceva, o avrebbe potuto conoscere con l’ordinaria diligenza, il luogo di effettiva dimora: in tal caso la notificazione è nulla e, se riguarda l’atto introduttivo, travolge il giudizio svoltosi in contumacia, anche attraverso l’impugnazione tardiva ai sensi dell’art. 327, secondo comma, c.p.c. L’adeguatezza delle ricerche è valutazione di merito, sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, ord. 30 marzo 2026, n. 7691: i presupposti dell’art. 143 c.p.c. non coincidono con la semplice ignoranza soggettiva né con il certificato di trasferimento per ignota destinazione, ma richiedono che l’ignoranza non sia superabile con le indagini dell’ordinaria diligenza, senza che ciò imponga ogni indagine astrattamente possibile; la relata fa fede fino a querela di falso solo per gli elementi positivi, non per le attestazioni negative; sono adeguate le ricerche presso gli uffici anagrafici e nel luogo dell’ultima residenza.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 23 dicembre 2025, n. 33696: le ricerche documentate nella relata con la sola formula della persona “sconosciuta alle persone interpellate”, senza specificazione della fonte della conoscenza, non hanno il requisito dell’effettività; la conoscenza o conoscibilità del luogo di dimora da parte del notificante può desumersi anche da altri elementi di causa, e la valutazione dell’adeguatezza delle ricerche spetta al giudice di merito.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 14 ottobre 2025, n. 27467: in caso di incertezza sui luoghi l’onere di ricercare il destinatario e di provare di averlo fatto con l’ordinaria diligenza grava su chi promuove la notificazione; la restituzione della raccomandata informativa con l’indicazione “trasferito” esclude l’esatta conoscenza dei luoghi e avrebbe dovuto indurre il notificante a nuove ricerche.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 13 maggio 2025, n. 12657: per il destinatario residente all’estero il notificante deve estendere le ricerche ai registri dell’AIRE e all’ufficio consolare, che ha anche poteri sussidiari di accertamento; anche quando le lacune anagrafiche siano imputabili all’inerzia del destinatario, il ricorso all’art. 143 c.p.c. resta subordinato all’esito negativo di tali ricerche.

Rapporti con altre norme

L’art. 143 c.p.c. è residuale rispetto agli artt. 138, 139 e 140 c.p.c.; l’irreperibilità solo temporanea impone il procedimento dell’art. 140 c.p.c. Per i residenti all’estero valgono l’art. 142 c.p.c., i regolamenti europei e le convenzioni internazionali sulla notificazione degli atti. Quando la notificazione nei modi ordinari è difficile per il numero dei destinatari o per l’impossibilità di identificarli, il capo dell’ufficio può autorizzare i pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c. La nullità della notificazione è regolata dagli artt. 156 e 160 c.p.c.; per il contumace involontario restano i rimedi degli artt. 294 e 327, secondo comma, c.p.c. Nella materia tributaria l’irreperibilità assoluta è disciplinata dall’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.