Art. 139 c.p.c. Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.

2. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

3. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

4. Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l’identità, e dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.(171)(173)

5. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

6. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto ò possibile le disposizioni precedenti.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2023

Note di aggiornamento

Aggiornamento (171)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Aggiornamento (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 139 c.p.c. disciplina la notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario quando non è possibile la consegna in mani proprie del destinatario prevista dall’art. 138 c.p.c. La norma costruisce un procedimento a struttura gerarchica: individua i luoghi in cui il destinatario va ricercato e le persone a cui, in sua assenza, l’atto può essere consegnato, secondo un ordine di preferenza che riflette la maggiore o minore probabilità che l’atto giunga effettivamente a conoscenza dell’interessato.

La ratio è conciliare l’esigenza del notificante di perfezionare la notificazione con la garanzia di conoscibilità per il destinatario, fondata sulla presunzione che chi riceve l’atto nell’ambito domestico o lavorativo lo consegnerà all’interessato. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha modificato il quarto comma, imponendo all’ufficiale giudiziario di specificare nella relazione le modalità con cui ha accertato l’identità del portiere o del vicino che riceve l’atto; la novità si applica ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023.

Contenuto della disposizione

  • Luoghi: la notificazione si esegue nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Se la residenza è ignota, si procede nel comune di dimora e, in subordine, in quello di domicilio.
  • Persone di famiglia o addette: se il destinatario non viene trovato, la copia è consegnata a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
  • Portiere e vicino: in mancanza di tali persone, la copia va al portiere dello stabile e, se manca anche questo, a un vicino di casa che accetti di riceverla. L’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, specifica come ne ha accertato l’identità e dà notizia della notificazione al destinatario con lettera raccomandata.
  • Naviganti: se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

Se mancano o rifiutano tutte le persone indicate, o se il destinatario è temporaneamente irreperibile, si procede ai sensi dell’art. 140 c.p.c. con deposito nella casa comunale, affissione dell’avviso e raccomandata informativa.

Profili applicativi

Il contenzioso riguarda soprattutto tre profili. Il primo è il luogo: le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo e cedono di fronte alla prova della residenza effettiva in luogo diverso, ma il destinatario deve anche dimostrare che quella diversa situazione era conosciuta o conoscibile dal notificante con l’ordinaria diligenza. Il secondo riguarda la persona che riceve: la consegna a un familiare fa presumere la convivenza e il collegamento con il destinatario, e la prova contraria grava su chi contesta la notificazione. Il terzo riguarda la sequenza: la consegna al portiere o al vicino presuppone che l’ufficiale giudiziario attesti di aver cercato invano il destinatario e le persone di famiglia o addette, e richiede l’invio della raccomandata informativa.

Le dichiarazioni del consegnatario sulla propria qualità (familiare, addetto, convivente) non sono coperte dalla fede privilegiata della relazione, che riguarda solo i fatti compiuti dall’ufficiale giudiziario o avvenuti in sua presenza; possono quindi essere contestate con ogni mezzo, senza querela di falso.

I vizi del procedimento previsto dall’art. 139 c.p.c. danno luogo a nullità, sanabile con la costituzione del destinatario; rilevano anche ai fini dell’impugnazione tardiva del contumace involontario (art. 327, secondo comma, c.p.c.), che deve però provare di non aver avuto conoscenza del processo a causa del vizio.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, ord. 6 aprile 2026, n. 8574: la consegna del piego a una persona di famiglia convivente nel luogo indicato fa presumere che lì si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario; chi contesta la notificazione deve provare che il familiare era presente solo occasionalmente, e non bastano i certificati anagrafici che attribuiscono al consegnatario una diversa residenza.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 23 giugno 2026, n. 21363: l’art. 139 c.p.c. non stabilisce un ordine tassativo tra casa di abitazione, ufficio e luogo di esercizio dell’attività, essendo sufficiente che la consegna avvenga in uno di essi purché nel comune di residenza; nel caso, la notificazione al portiere di uno stabile ancora indicato come domicilio è stata ritenuta valida.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 17 luglio 2026, n. 23435: dichiarato il ricorso improcedibile, la Corte ha osservato che esso sarebbe stato comunque inammissibile, ribadendo che le risultanze anagrafiche sono una presunzione superabile, ma che il destinatario deve provare non solo la dimora abituale altrove, ma anche che essa era conosciuta o conoscibile dal notificante.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 12 giugno 2026, n. 19535: richiamati i precedenti secondo cui la consegna al portiere senza attestazione delle vane ricerche del destinatario e delle persone preferenzialmente abilitate, così come l’omessa raccomandata del quarto comma, determinano nullità della notificazione, la Corte ha precisato che il contumace che intende impugnare tardivamente deve provare anche di non aver conosciuto il processo a causa di quel vizio.

Rapporti con altre norme

L’art. 138 c.p.c. prevede la consegna in mani proprie, che resta la forma prioritaria; l’art. 140 c.p.c. regola l’irreperibilità o il rifiuto delle persone indicate dall’art. 139; l’art. 143 c.p.c. disciplina la notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti. Per le persone giuridiche valgono le regole speciali dell’art. 145 c.p.c. La notificazione a mezzo posta segue le analoghe regole della legge 20 novembre 1982, n. 890 (art. 7). L’art. 148 c.p.c. disciplina la relazione, l’art. 160 c.p.c. la nullità; l’art. 43 c.c. definisce residenza e domicilio.