Art. 138 c.p.c. Notificazione in mani proprie
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto.
2. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 138 c.p.c. apre la serie delle norme sulle modalità di notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario e ne indica la forma ordinaria: la consegna della copia nelle mani proprie del destinatario. È la modalità che offre la massima garanzia di conoscenza effettiva dell’atto, perché lo pone direttamente nella disponibilità di chi deve riceverlo; le altre forme (consegna a familiari, portiere o vicino, deposito presso la casa comunale, notificazione a persona irreperibile) sono sussidiarie e fondate su una conoscenza solo presunta.
Il primo comma è stato modificato dall’art. 174, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto dal 1° gennaio 2004, in un’ottica di tutela della riservatezza del destinatario: la consegna avviene di regola presso la casa di abitazione e, solo se ciò non è possibile, ovunque l’ufficiale giudiziario lo trovi nella propria circoscrizione. L’art. 174 del codice della privacy è stato poi abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ma la formulazione dell’art. 138 c.p.c. è rimasta invariata.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Efficacia probatoria della relata. La relazione dell’ufficiale giudiziario è un atto pubblico: fa piena prova, fino a querela di falso, delle attività che il pubblico ufficiale attesta di aver compiuto e delle dichiarazioni ricevute, compresa l’avvenuta consegna a persona che si è qualificata come destinatario. Chi intende negare di aver ricevuto l’atto deve quindi proporre querela di falso, non potendo limitarsi a contestare genericamente la firma.
Rifiuto e identità del destinatario. L’equiparazione del rifiuto alla consegna in mani proprie opera solo se è certo che a rifiutare sia stato proprio il destinatario. Se il rifiuto proviene da un familiare, da un addetto alla casa, dal portiere o da un vicino, la notificazione non può dirsi perfezionata ai sensi dell’art. 138 c.p.c. e occorre seguire le diverse modalità degli artt. 139 e 140 c.p.c. La relata deve perciò indicare con precisione come è stata accertata l’identità di chi ha rifiutato.
Persone giuridiche. Per gli enti la regola si coordina con l’art. 145 c.p.c.: la consegna va fatta al legale rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni; il rifiuto di un soggetto non incaricato non equivale a notificazione.
Errori frequenti. Ritenere perfezionata la notifica per il solo fatto che un soggetto presente all’indirizzo abbia rifiutato l’atto; trascurare che la consegna fuori dalla circoscrizione dell’ufficiale giudiziario esula dalla previsione normativa; contestare la notifica a mani proprie senza proporre querela di falso.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 138 c.p.c. presuppone l’art. 137 c.p.c., che affida le notificazioni all’ufficiale giudiziario su istanza di parte, e si coordina con l’art. 139 c.p.c. (notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio, con consegna a persone diverse dal destinatario), con l’art. 140 c.p.c. (irreperibilità o rifiuto delle persone abilitate) e con l’art. 145 c.p.c. per le persone giuridiche. Le forme della relazione sono dettate dall’art. 148 c.p.c.; quelle alternative sono la notificazione a mezzo posta (art. 149 c.p.c. e legge 20 novembre 1982, n. 890) e a mezzo posta elettronica certificata (art. 149-bis c.p.c. e legge 21 gennaio 1994, n. 53). L’efficacia della relata discende dall’art. 2700 c.c.; i vizi della notifica sono regolati dagli artt. 156 e 160 c.p.c.