Art. 138 c.p.c. Notificazione in mani proprie

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto.

2. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 138 c.p.c. apre la serie delle norme sulle modalità di notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario e ne indica la forma ordinaria: la consegna della copia nelle mani proprie del destinatario. È la modalità che offre la massima garanzia di conoscenza effettiva dell’atto, perché lo pone direttamente nella disponibilità di chi deve riceverlo; le altre forme (consegna a familiari, portiere o vicino, deposito presso la casa comunale, notificazione a persona irreperibile) sono sussidiarie e fondate su una conoscenza solo presunta.

Il primo comma è stato modificato dall’art. 174, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto dal 1° gennaio 2004, in un’ottica di tutela della riservatezza del destinatario: la consegna avviene di regola presso la casa di abitazione e, solo se ciò non è possibile, ovunque l’ufficiale giudiziario lo trovi nella propria circoscrizione. L’art. 174 del codice della privacy è stato poi abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ma la formulazione dell’art. 138 c.p.c. è rimasta invariata.

Contenuto della disposizione

  • Soggetto notificante: l’ufficiale giudiziario (o, per gli atti tributari, il messo notificatore cui le leggi speciali rinviano), che agisce come pubblico ufficiale.
  • Luogo: in via preferenziale la casa di abitazione del destinatario; in subordine qualunque luogo in cui lo si trovi, purché nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario cui l’ufficiale è addetto.
  • Perfezionamento: la notificazione si perfeziona con la consegna della copia, di cui l’ufficiale dà atto nella relazione prevista dall’art. 148 c.p.c.
  • Rifiuto: se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale ne dà atto nella relazione e la notificazione si considera eseguita in mani proprie.

Profili applicativi

Efficacia probatoria della relata. La relazione dell’ufficiale giudiziario è un atto pubblico: fa piena prova, fino a querela di falso, delle attività che il pubblico ufficiale attesta di aver compiuto e delle dichiarazioni ricevute, compresa l’avvenuta consegna a persona che si è qualificata come destinatario. Chi intende negare di aver ricevuto l’atto deve quindi proporre querela di falso, non potendo limitarsi a contestare genericamente la firma.

Rifiuto e identità del destinatario. L’equiparazione del rifiuto alla consegna in mani proprie opera solo se è certo che a rifiutare sia stato proprio il destinatario. Se il rifiuto proviene da un familiare, da un addetto alla casa, dal portiere o da un vicino, la notificazione non può dirsi perfezionata ai sensi dell’art. 138 c.p.c. e occorre seguire le diverse modalità degli artt. 139 e 140 c.p.c. La relata deve perciò indicare con precisione come è stata accertata l’identità di chi ha rifiutato.

Persone giuridiche. Per gli enti la regola si coordina con l’art. 145 c.p.c.: la consegna va fatta al legale rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni; il rifiuto di un soggetto non incaricato non equivale a notificazione.

Errori frequenti. Ritenere perfezionata la notifica per il solo fatto che un soggetto presente all’indirizzo abbia rifiutato l’atto; trascurare che la consegna fuori dalla circoscrizione dell’ufficiale giudiziario esula dalla previsione normativa; contestare la notifica a mani proprie senza proporre querela di falso.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. VI, 19 aprile 2018, n. 9779: il rifiuto di ricevere la copia è equiparabile alla notificazione in mani proprie solo se è certa l’identificazione dell’autore del rifiuto con il destinatario; l’equiparazione è esclusa se il rifiuto proviene da un estraneo, ma anche da un congiunto, da un addetto alla casa, da un vicino o dal portiere, pur abilitati da altre norme a ricevere l’atto.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 2 ottobre 2023, n. 27829: è corretta la decisione che, accertato che il soggetto cui l’atto era stato offerto presso la sede di una società non era addetto né incaricato al ricevimento, ha ritenuto non equiparabile alla notifica il suo rifiuto e dunque non perfezionata quella prima notificazione del decreto ingiuntivo.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 4 ottobre 2023, n. 27938: ribadisce che l’equiparazione prevista dal secondo comma richiede la certa identificazione dell’autore del rifiuto con il destinatario; nel caso concreto l’identificazione risultava certa, ma il ricorso è stato giudicato inammissibile perché il vizio di omesso esame non era stato dedotto nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 6 aprile 2025, n. 9062: la relata di notifica in mani proprie redatta dal pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, della data e delle dichiarazioni della persona che ha ricevuto l’atto; in mancanza di querela di falso restano incontestabili la consegna al destinatario e l’apposizione della firma da parte di chi si è identificato come tale.

Rapporti con altre norme

L’art. 138 c.p.c. presuppone l’art. 137 c.p.c., che affida le notificazioni all’ufficiale giudiziario su istanza di parte, e si coordina con l’art. 139 c.p.c. (notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio, con consegna a persone diverse dal destinatario), con l’art. 140 c.p.c. (irreperibilità o rifiuto delle persone abilitate) e con l’art. 145 c.p.c. per le persone giuridiche. Le forme della relazione sono dettate dall’art. 148 c.p.c.; quelle alternative sono la notificazione a mezzo posta (art. 149 c.p.c. e legge 20 novembre 1982, n. 890) e a mezzo posta elettronica certificata (art. 149-bis c.p.c. e legge 21 gennaio 1994, n. 53). L’efficacia della relata discende dall’art. 2700 c.c.; i vizi della notifica sono regolati dagli artt. 156 e 160 c.p.c.