Art. 119 c.p.c. Imposizione di cauzione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l’oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.