Art. 114 c.p.c. Pronuncia secondo equità a richiesta di parte

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.