Art. 114 c.p.c. Pronuncia secondo equità a richiesta di parte
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.