Art. 116 c.p.c. Valutazione delle prove
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
2. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 116 c.p.c., collocato tra i poteri del giudice nel titolo IV del libro primo, enuncia il principio del libero convincimento: il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge stabilisca diversamente. La norma è il naturale complemento dell’art. 115 c.p.c., che individua il materiale su cui fondare la decisione (le prove proposte dalle parti, i fatti non contestati, il notorio); l’art. 116 c.p.c. disciplina invece il modo in cui quel materiale va pesato.
Il testo è rimasto immutato dal 1942. La ratio è affidare al giudice, entro i limiti delle prove legali, una valutazione razionale e motivata, non arbitraria, delle risultanze istruttorie, e consentirgli di trarre elementi di convincimento dal comportamento delle parti nel processo.
Contenuto della disposizione
Il primo comma distingue due categorie di prove:
Il prudente apprezzamento non è discrezionalità pura: il giudice deve indicare le ragioni del proprio convincimento nella motivazione (art. 132, n. 4, c.p.c.), senza essere però tenuto a esaminare ogni singolo elemento o a confutare ogni argomentazione delle parti, potendo motivare per implicito.
Il secondo comma consente di desumere argomenti di prova:
L’argomento di prova ha un’efficacia inferiore a quella della prova: di regola serve a integrare o a rafforzare altre risultanze e solo eccezionalmente può fondare da solo la decisione.
Profili applicativi
Il principio di non tassatività dei mezzi di prova consente l’uso di prove atipiche, come i verbali e le consulenze di altri giudizi, compreso quello penale, le dichiarazioni scritte di terzi e le perizie di parte, a condizione che siano acquisite ritualmente e sottoposte al contraddittorio. Il giudice le valuta liberamente, normalmente come elementi indiziari da coordinare con il restante materiale.
Sul piano dell’impugnazione, la censura di violazione dell’art. 116 c.p.c. è un terreno di frequenti inammissibilità in cassazione: la Corte non riesamina il merito delle prove, e lamentare che il giudice abbia preferito alcune risultanze ad altre non integra una violazione di legge. Chi ricorre deve dimostrare che il giudice ha attribuito a una prova un valore diverso da quello assegnato dalla legge, oppure fare valere il vizio di motivazione nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nella pratica il secondo comma trova applicazione tipica nelle azioni di stato, dove il rifiuto di sottoporsi alle indagini genetiche è valutato come elemento di elevato valore indiziario, e nel contenzioso bancario e societario, dove la mancata esibizione di documenti detenuti dalla parte può essere apprezzata in suo danno.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 115 c.p.c. delimita il materiale probatorio e introduce il principio di non contestazione; gli artt. 117 e 118 c.p.c. regolano l’interrogatorio libero e l’ordine di ispezione, richiamati dal secondo comma. Le prove legali sono disciplinate dal codice civile agli artt. 2697 ss., a partire dalla regola sull’onere della prova; l’art. 2729 c.c. fissa i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici, la cui valutazione rientra nel prudente apprezzamento. Per l’accertamento della filiazione rileva l’art. 269 c.c.; sul piano dell’impugnazione, gli artt. 132 e 360, primo comma, n. 5, c.p.c. definiscono l’obbligo di motivazione e i limiti del controllo di legittimità.