Art. 117 c.p.c. Interrogatorio non formale delle parti
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.