Art. 117 c.p.c. Interrogatorio non formale delle parti

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.