Art. 115 c.p.c. Disponibilità delle prove

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

2. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

Testo in vigore dal 4 luglio 2009

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 115 c.p.c., collocato nel titolo dedicato ai poteri del giudice, enuncia il principio di disponibilità delle prove: il giudice civile decide sulla base del materiale probatorio introdotto dalle parti, non di quello che egli stesso ricerca. È l’espressione, sul piano istruttorio, del principio dispositivo che regge il processo civile e della terzietà del giudice (art. 111 Cost.). La norma individua inoltre due categorie di fatti che non richiedono prova: quelli non specificamente contestati e quelli notori.

Il testo vigente, in vigore dal 4 luglio 2009, è stato riscritto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha codificato il principio di non contestazione, già elaborato dalla giurisprudenza, inserendo nel primo comma il riferimento ai fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La riforma Cartabia del 2022 non ha modificato l’articolo, ma ne ha accentuato il rilievo, perché la contestazione va oggi compiuta negli atti introduttivi e nelle memorie integrative anteriori alla prima udienza (artt. 167 e 171-ter c.p.c.).

Contenuto della disposizione

  • Prove proposte: salvo i casi previsti dalla legge, il giudice deve fondare la decisione sulle prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero. Le eccezioni riguardano i poteri istruttori officiosi espressamente attribuiti: ispezione, consulenza tecnica, giuramento suppletorio ed estimatorio, interrogatorio libero, richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione, prova testimoniale nei limiti dell’art. 281-ter c.p.c., poteri più ampi nel rito del lavoro e nei procedimenti di famiglia.
  • Fatti non contestati: il fatto allegato da una parte e non specificamente contestato dalla controparte costituita è sottratto al thema probandum e il giudice deve porlo a fondamento della decisione. La contestazione deve essere specifica, cioè riferita al singolo fatto e argomentata; una negazione generica equivale a non contestazione. Il principio non opera per il contumace, la cui assenza non equivale ad ammissione.
  • Fatto notorio: il giudice può utilizzare senza prova le nozioni di fatto di comune esperienza, cioè le conoscenze acquisite dalla collettività con un grado di certezza tale da renderle indiscutibili.

Profili applicativi

Il principio di non contestazione presuppone un’allegazione specifica: l’onere di contestare sorge solo rispetto a fatti puntualmente dedotti dalla controparte, e il suo grado di specificità si commisura a quello dell’allegazione. Non vale per i fatti che la parte non può conoscere, né per i fatti che richiedono una prova documentale con valore costitutivo o per i diritti indisponibili. La contestazione deve avvenire entro il momento in cui maturano le preclusioni assertive; una contestazione tardiva non recupera l’effetto già prodotto, salvo che la parte provi di non averla potuta formulare prima.

Il fatto notorio è una deroga al principio dispositivo e va inteso in senso rigoroso: non coincide con la scienza privata del giudice, né con informazioni reperibili solo con ricerche specialistiche. Provvedimenti di autorità amministrative indipendenti, per esempio, vanno prodotti e non possono essere considerati notori.

In sede di legittimità la violazione dell’art. 115 c.p.c. è un motivo dai confini stretti: ricorre quando il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non applicare la regola, non quando si contesta la valutazione delle prove, che appartiene all’art. 116 c.p.c. ed è riservata al merito. Molti ricorsi sono dichiarati inammissibili proprio per questa confusione.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 30 settembre 2020, n. 20867: per dedurre in cassazione la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice ha fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti e disposte d’ufficio fuori dei poteri riconosciutigli, fermi il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio; è inammissibile la doglianza che il giudice abbia dato maggior peso ad alcune prove rispetto ad altre, attività consentita dall’art. 116 c.p.c.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 3 ottobre 2026, n. 26158: richiamando il principio delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che la violazione dell’art. 115 c.p.c. non ricorre quando si censura la valutazione del materiale istruttorio, ed ha escluso il travisamento della prova, che presuppone un errore sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova e non sulla sua valutazione.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 17 luglio 2026, n. 23406: il ricorso al fatto notorio, derogando al principio dispositivo e al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con un grado di certezza tale da apparire indubitabile; chi lo invoca deve formulare deduzioni puntuali, e un richiamo generico è inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 2 giugno 2026, n. 17437: il giudice non può fondare la declaratoria di nullità di contratti su un provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia mai prodotto in giudizio, perché tale provvedimento non è coperto dal principio iura novit curia né costituisce fatto notorio.

Rapporti con altre norme

L’art. 115 c.p.c. si completa con l’art. 116 c.p.c. sulla valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento e sul valore probatorio del contegno delle parti, e con l’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere della prova. Il principio di non contestazione si lega agli artt. 167 e 171-ter c.p.c., che impongono al convenuto di prendere posizione sui fatti, e, nel rito del lavoro, all’art. 416 c.p.c. I poteri istruttori officiosi sono previsti, tra l’altro, dagli artt. 117, 118, 213, 240, 241 e 281-ter c.p.c., dall’art. 421 c.p.c. nel rito del lavoro e dall’art. 473-bis.2 c.p.c. nei procedimenti relativi a persone, minorenni e famiglie. In sede di legittimità, i limiti della censura si coordinano con l’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.