Art. 115 c.p.c. Disponibilità delle prove
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
2. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 115 c.p.c., collocato nel titolo dedicato ai poteri del giudice, enuncia il principio di disponibilità delle prove: il giudice civile decide sulla base del materiale probatorio introdotto dalle parti, non di quello che egli stesso ricerca. È l’espressione, sul piano istruttorio, del principio dispositivo che regge il processo civile e della terzietà del giudice (art. 111 Cost.). La norma individua inoltre due categorie di fatti che non richiedono prova: quelli non specificamente contestati e quelli notori.
Il testo vigente, in vigore dal 4 luglio 2009, è stato riscritto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha codificato il principio di non contestazione, già elaborato dalla giurisprudenza, inserendo nel primo comma il riferimento ai fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La riforma Cartabia del 2022 non ha modificato l’articolo, ma ne ha accentuato il rilievo, perché la contestazione va oggi compiuta negli atti introduttivi e nelle memorie integrative anteriori alla prima udienza (artt. 167 e 171-ter c.p.c.).
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Il principio di non contestazione presuppone un’allegazione specifica: l’onere di contestare sorge solo rispetto a fatti puntualmente dedotti dalla controparte, e il suo grado di specificità si commisura a quello dell’allegazione. Non vale per i fatti che la parte non può conoscere, né per i fatti che richiedono una prova documentale con valore costitutivo o per i diritti indisponibili. La contestazione deve avvenire entro il momento in cui maturano le preclusioni assertive; una contestazione tardiva non recupera l’effetto già prodotto, salvo che la parte provi di non averla potuta formulare prima.
Il fatto notorio è una deroga al principio dispositivo e va inteso in senso rigoroso: non coincide con la scienza privata del giudice, né con informazioni reperibili solo con ricerche specialistiche. Provvedimenti di autorità amministrative indipendenti, per esempio, vanno prodotti e non possono essere considerati notori.
In sede di legittimità la violazione dell’art. 115 c.p.c. è un motivo dai confini stretti: ricorre quando il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non applicare la regola, non quando si contesta la valutazione delle prove, che appartiene all’art. 116 c.p.c. ed è riservata al merito. Molti ricorsi sono dichiarati inammissibili proprio per questa confusione.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 115 c.p.c. si completa con l’art. 116 c.p.c. sulla valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento e sul valore probatorio del contegno delle parti, e con l’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere della prova. Il principio di non contestazione si lega agli artt. 167 e 171-ter c.p.c., che impongono al convenuto di prendere posizione sui fatti, e, nel rito del lavoro, all’art. 416 c.p.c. I poteri istruttori officiosi sono previsti, tra l’altro, dagli artt. 117, 118, 213, 240, 241 e 281-ter c.p.c., dall’art. 421 c.p.c. nel rito del lavoro e dall’art. 473-bis.2 c.p.c. nei procedimenti relativi a persone, minorenni e famiglie. In sede di legittimità, i limiti della censura si coordinano con l’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.