Art. 705 c.p. Commercio non autorizzato di cose preziose
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, senza la licenza dell’Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.
2. Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell’articolo 686.