Art. 705 c.p. Commercio non autorizzato di cose preziose

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, senza la licenza dell’Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.

2. Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell’articolo 686.

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.