Art. 708 c.p. Possesso ingiustificato di valori
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell’articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno.(40)(151)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (40)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2-19 luglio 1968, n. 110 (in G.U. 1ª s.s. 20/7/1968, n. 184), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 708 del Codice penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale e a cauzione di buona condotta”.
Aggiornamento (151)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 ottobre - 2 novembre 1996, n. 370 (in G.U. 1ª s.s. 06/11/1996, n. 45), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.