Art. 713 c.p. Misura di sicurezza

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.