Art. 709 c.p. Omessa denuncia di cose provenienti da delitto

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, avendo ricevuti denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all’Autorità è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire cinquemila.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.