Art. 704 c.p. Armi

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:
1° quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell’articolo 585;
2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.