Art. 704 c.p. Armi
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:
1° quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell’articolo 585;
2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.