Art. 684 c.p. Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da lire centomila a cinquecentomila.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1981

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.