Art. 683 c.p. Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell’articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da lire centomila a cinquecentomila.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1981

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.