Art. 682 c.p. Ingresso arbitrario in luoghi, ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque s’introduce in luoghi, nei quali l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l’ammenda da lire cinquecento a tremila.

2. Le disposizioni del primo comma si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.

Testo in vigore dal 16 ottobre 2013

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.