Art. 681 c.p. Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda non inferiore a lire mille.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 681 c.p. è una contravvenzione collocata tra quelle di polizia di sicurezza concernenti l’incolumità pubblica, nel paragrafo dedicato alla prevenzione degli infortuni. Punisce chi apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo senza avere osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica. L’interesse protetto è la sicurezza fisica delle persone che frequentano discoteche, sale da concerto, teatri, locali di intrattenimento, aree destinate a eventi: luoghi nei quali la presenza di molte persone in spazi delimitati rende particolarmente gravi le conseguenze di incendi, crolli, panico o sovraffollamento.
La norma è il presidio penale del sistema amministrativo delineato dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), in particolare dagli artt. 68 e 80, che subordinano l’apertura di questi luoghi alla licenza e alla verifica della solidità e sicurezza dei locali da parte della commissione tecnica di vigilanza. Il testo è quello originario del 1931.
Contenuto della disposizione
Il reato è procedibile d’ufficio ed è di competenza del tribunale in composizione monocratica.
Profili applicativi
Si tratta di un reato di pericolo astratto o presunto: non occorre dimostrare che nella specifica serata vi sia stato un pericolo effettivo per gli avventori, perché è la stessa inosservanza delle prescrizioni a integrare il fatto tipico. Resta però al giudice il potere di verificare se la singola condotta sia del tutto priva di attitudine lesiva, nel qual caso il fatto non è punibile per difetto di offensività in concreto.
La prova ruota attorno al contenuto del provvedimento autorizzativo: occorre individuare le prescrizioni indicate dalla commissione di vigilanza e recepite nella licenza o nel titolo abilitativo, e documentare la loro violazione, ad esempio con il conteggio degli avventori presenti o la verifica dello stato delle uscite di sicurezza. Presidi alternativi scelti dal gestore, come un addetto incaricato di aprire un cancello in caso di emergenza, non sostituiscono le prescrizioni imposte.
Ricorrono spesso il sovraffollamento di discoteche e alberghi in occasione di feste, l’organizzazione di eventi in aree non autorizzate, l’uso di circoli associativi come paravento per un’attività di pubblico intrattenimento. Sul piano dell’elemento soggettivo, la buona fede rileva solo se l’errore deriva da un elemento positivo, come un provvedimento dell’autorità che abbia indotto il gestore a ritenere lecita la condotta.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma va letta con gli artt. 68 e 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e con il relativo regolamento di esecuzione, che disciplinano la licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici e le verifiche della commissione di vigilanza sui locali. La mancanza della sola licenza, senza inosservanza di prescrizioni di sicurezza, è oggi sanzionata in via amministrativa. Se dalla violazione derivano lesioni o morte, il gestore risponde anche dei delitti colposi di lesioni e omicidio (artt. 589 e 590 c.p.) o, nei casi più gravi, dei delitti colposi di comune pericolo (art. 449 c.p.). Può concorrere la contravvenzione dell’art. 650 c.p. quando venga violato un provvedimento specifico dell’autorità. Rilevano inoltre la disciplina di prevenzione incendi (d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139) e gli strumenti cautelari reali, come il sequestro preventivo del locale previsto dall’art. 321 c.p.p. per impedire la prosecuzione dell’attività pericolosa.