Art. 664 c.p. Distruzione o deterioramento di affissioni

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.

2. Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall’Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.