Art. 663-bis c.p. Divulgazione di stampa clandestina
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l’osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.
2. Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.